Sentenza del 28/08/2020 n. 4632 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la cartella esattoriale per la notificazione via PEC del documento priva di firma digitale qualificata; ha contestato la conformità alla normativa del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e ai decreti attuativi e al DPR n. 68/2005, nonché la mancata notifica dell'avviso bonario, la decadenza dell'azione di riscossione e la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione. In particolare la censura centrale riguarda l'assenza di firma digitale sul file allegato (formato PDF anziché .p7m) e l'insufficienza probatoria della mera stampa delle ricevute PEC depositate dall'ente riscossore.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto illegittima la notifica via PEC poiché il documento trasmesso non era sottoscritto con firma digitale qualificata (mancava il formato .p7m) e le ricevute cartacee depositate da Riscossione Sicilia non erano corredate da attestazione di conformità di pubblico ufficiale, quindi privi di valore probatorio. Per tali ragioni la cartella esattoriale è stata annullata e Riscossione Sicilia spa è stata condannata al pagamento delle spese giudiziali quantificate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Norma richiamata come base per l'emissione della cartella; la commissione però annulla l'atto per vizi della notificazione informatica indipendentemente dalla legittimità del presunto credito.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Richiamata assieme all'art. 36-bis per individuare la tipologia di atto impugnato; la decisione si focalizza sulla regolarità della notifica telematica ai sensi del CAD.
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 24
La Commissione interpreta l'art. 24 come richiedente la firma digitale qualificata sul documento informatico per garantirne integrità e paternità; senza tale prova la notifica non è valida.
D.Lgs. n. 80/2005, art. 23
Secondo la Commissione la mera stampa delle ricevute PEC deve essere corredata dall'attestazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale previsto dall'art. 23 per assumere valore probatorio; in mancanza i documenti sono privi di efficacia probatoria.
D.P.R. n. 68/2005
Richiamato in relazione alle regole tecniche sulle notificazioni telematiche; la Commissione rileva che le regole tecniche richiedono modalità che assicurino integrità e immodificabilità (ossia file .p7m) e che non sono state rispettate.
Massime di principio
- La notifica via PEC di atti amministrativi o esecutivi deve essere accompagnata dal documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata (es. file .p7m) per garantire integrità e paternità; un semplice PDF non è sufficiente.
- La stampa cartacea delle ricevute PEC (ricevute di consegna e accettazione) senza attestazione di conformità di pubblico ufficiale non ha autonoma efficacia probatoria per dimostrare la validità della notificazione.
- Spetta all'ente che notifica dimostrare il corretto uso degli strumenti telematici e il valore legale della firma digitale; l'insufficienza di tale prova può determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
- In contestazioni analoghe conviene verificare il formato del file notificato, la presenza e validità del certificato qualificato della firma digitale, e richiedere esibizione di prove tecniche (log di invio, certificati, attestazioni di conformità).
- La mancanza della valida notificazione comporta l'annullamento dell'atto e può comportare condanna alle spese a carico dell'ente notificante; pertanto chi riceve notifiche via PEC deve controllarne la correttezza formale tempestivamente e, se necessario, proporre ricorso.
- Anche se l'atto impositivo è sostanzialmente fondato, vizi formali nella procedura di notifica possono determinarne l'illegittimità: l'attenzione procedurale è cruciale nelle notifiche telematiche.
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