Sentenza del 27/08/2020 n. 24583 - Corte di Appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 relativa alla dichiarazione 2010, sostenendo: 1) che l'integrale pagamento del debito tributario (con piano di rateizzazione completato il 28.6.2015) avrebbe dovuto determinare la causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000; 2) che le vincite del Casinò di Montecarlo erano qualificabili diversamente (deducibilità della provvista del 33%), contestando la qualificazione del Principato di Monaco come paese a fiscalità privilegiata e la determinazione dell'imponibile in euro 1.339.955; 3) che le vincite da casa da gioco sarebbero esenti da IRPEF e soggette solo all'ISI versata dal casinò, invocando principi UE di non discriminazione e la giurisprudenza CGUE; 4) violazione del ne bis in idem processuale rispetto al procedimento amministrativo già concluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna. Motivi principali: 1) la causa di non punibilità ex art.13 non si applica perché il pagamento integrale è intervenuto dopo l'apertura del dibattimento; 2) le vincite erogate da case da gioco situate al di fuori di Italia, UE o SEE (tra cui il Principato di Monaco, qualificato come paese a fiscalità privilegiata) concorrono integralmente a formare il reddito e sono tassabili in capo al contribuente per l'intero importo; 3) l'intervento amministrativo (accertamento con adesione e abbattimento del 33% della provvista) può ridurre l'imponibile ma non elimina la responsabilità penale né modifica la qualificazione normativa delle somme; 4) il vizio invocato sul ne bis in idem è generico e infondato poiché non sussiste una connessione tale da escludere la prosecuzione del procedimento penale e il ricorrente ha beneficiato della definizione amministrativa. Esito pratico: rigetto del ricorso, conferma della pena di un anno di reclusione condizionalmente sospesa per il reato relativo all'anno 2010; condanna al pagamento delle spese processuali. Decisione del 27.08.2020.
Norme richiamate
art. 4 D.Lgs. 74/2000
Norma che incrimina la dichiarazione fraudolenta e costituisce il capo di imputazione: la Corte conferma la responsabilità penale per la dichiarazione con elementi attivi sottostimati.
art. 13 D.Lgs. 74/2000 (come modificato dall'art.11 D.Lgs.158/2015)
I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari... sono stati estinti mediante integrale pagamento... sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
La causa di non punibilità richiede l'estinzione del debito prima di qualsiasi formale conoscenza di attività di accertamento o dell'apertura del dibattimento; i pagamenti intervenuti dopo l'apertura del dibattimento non consentono l'esimente.
art. 67 TUIR (D.P.R. 917/1986)
le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico... costituiscono redditi diversi
Le vincite rientrano tra i redditi diversi e, salvo deroghe, concorrono a formare il reddito complessivo.
art. 69 TUIR
I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri... non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
Dopo la legge 122/2016 le vincite pagate da case da gioco autorizzate in UE/SEE non concorrono a formare il reddito; resta invece piena tassazione delle vincite provenienti da Paesi terzi non aderenti.
art. 30 D.P.R. 600/1973
Ritenuta sui premi e sulle vincite... La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 640/1972.
Storicamente prevedeva una ritenuta sulle vincite; l'ultimo comma era abrogato dalla L.122/2016 per effetto della sentenza CGUE, cambiando il regime per le vincite UE/SEE.
D.P.R. 640/1972 (art. 1 e art. 3 comma 4)
Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza tra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite...
Imposta sugli spettacoli applicata alle case da gioco italiane; spiegazione del precedente meccanismo che giustificava l'esenzione 'a valle' per il giocatore nel mercato interno.
Sentenza CGUE 22.10.2014 (C-344/13 e C-367/13 Bianco e Fabretti)
Principio di libera prestazione dei servizi: uno Stato membro non può esonerare le vincite realizzate in case da gioco nazionali e tassare invece quelle provenienti da altri Stati membri, pena discriminazione. La decisione ha obbligato l'adeguamento legislativo italiano per l'UE/SEE.
Legge 7 luglio 2016, n. 122
Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco... esecuzione della sentenza CGUE 22.10.2014
Ha recepito la pronuncia CGUE, abrogando il comma rilevato e inserendo il comma 1-bis in art.69 per escludere dall'imponibile le vincite da case da gioco autorizzate in UE/SEE.
D.M. Min. Fin. 04/05/1999
Classifica il Principato di Monaco come Stato a fiscalità privilegiata; la Corte utilizza tale qualificazione per giustificare il diverso regime fiscale e il mancato riconoscimento delle tutele UE nei confronti di paesi terzi.
Art. 4 Protocollo n.7 CEDU
Garantisce il ne bis in idem processuale; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo del ricorrente perché non sussisteva una violazione formale del divieto e i procedimenti amministrativo e penale non erano tali da integrare l'illecito di cui al protocollo.
Articoli 49 e 56 TFUE
Richiamati dal ricorrente per invocare divieti di restrizione alla libertà di stabilimento e prestazione dei servizi; la Corte ha precisato che la tutela della CGUE riguarda operatori UE/SEE e non Stati terzi come Monaco.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista dall'art.13 D.Lgs.74/2000 richiede l'estinzione del debito tributario prima che l'autore abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'apertura del dibattimento: pagamenti successivi non la fanno operare.
- Le vincite corrisposte da case da gioco situate in Stati terzi non appartenenti a UE/SEE e/o qualificati a fiscalità privilegiata costituiscono, salvo diversa disposizione, reddito imponibile per l'intero ammontare percepito e non beneficiano delle esenzioni applicate alle case da gioco italiane o UE/SEE.
- La sentenza CGUE del 2014 obbliga gli Stati membri a non discriminare le vincite provenienti da case da gioco di altri Stati membri; il recepimento in diritto interno (L.122/2016) riguarda tuttavia solo Stati UE/SEE.
- Un accertamento con adesione o una definizione amministrativa può ridurre l'imponibile e influire sulle sanzioni amministrative, ma non necessariamente neutralizza la responsabilità penale se i presupposti della causa di non punibilità penale non sono soddisfatti.
- La qualificazione di uno Stato come a fiscalità privilegiata legittima per lo Stato percorsi fiscali più stringenti per somme provenienti da tale giurisdizione e può essere giustificata anche per esigenze di prevenzione di riciclaggio e fuga di capitali.
- Il rimedio invocato per presunta violazione del ne bis in idem richiede dimostrare una connessione tale tra i procedimenti da escludere la prosecuzione penale; la mera successione di procedimento amministrativo concluso e penale pendente non basta automaticamente a vietare il processo penale.
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