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Sentenza

Sentenza del 26/08/2020 n. 174 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Cartella di pagamento - interessi di mora - indicazione criteri di calcolo - obbligo - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso contestava che la cartella di pagamento riportava un importo a titolo di interessi di mora determinato dall'agente della riscossione senza indicare i criteri di calcolo (periodo, tasso, base, formula). Si eccepiva che la sola indicazione dell'importo priva il destinatario di qualsiasi spiegazione sulla congruità della somma e lede il diritto di difesa.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che gli interessi di mora determinati dall'agente della riscossione in sede esattiva rientrano negli atti soggetti all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7, L. n. 212/2000. Ne consegue l'obbligo imprescindibile per l'agente di indicare espressamente i criteri di calcolo che hanno portato alla quantificazione degli interessi; la mancanza di tale indicazione configura un vizio dell'atto e il ricorso del contribuente è accolto almeno nella parte relativa agli interessi, con conseguente necessità di integrazione o annullamento/riforma della somma contestata.

Norme richiamate

  • art. 30, D.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma che attribuisce all'agente della riscossione il potere di determinare somme in sede esattiva

    la determinazione degli importi (compresi gli interessi di mora) in sede esattiva è compiuta dall'agente della riscossione e rientra negli atti dell'attività di riscossione

  • art. 7, L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    obbligo di motivazione degli atti amministrativi tributari

    l'obbligo di motivazione si applica anche ai concessionari/agentì di riscossione e impone l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; la mera indicazione dell'importo è insufficiente e viola il diritto di difesa

Massime di principio

  • Gli atti di riscossione che quantificano interessi di mora devono contenere motivazione e dettaglio dei criteri di calcolo (periodo considerato, tasso applicato, base di calcolo, modalità di capitalizzazione o arrotondamento).
  • La sola indicazione dell'importo a titolo di interessi è insufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale ex art. 7 L. n. 212/2000 e può essere impugnata dal contribuente.
  • In caso di omissione dei criteri di calcolo il giudice tributario può annullare o disporre la riforma dell'atto e/o obbligare l'agente a fornire il dettaglio; il contribuente può chiedere integrazioni, accesso agli atti e proporre ricorso nei termini previsti.
  • Per i concessionari: per evitare impugnazioni, inserire nella cartella un prospetto dettagliato degli interessi (tasso, periodo, giorni, formula di calcolo, arrotondamenti, eventuali esenzioni o riliquidazioni).
  • Per il contribuente: prima di pagare è opportuno richiedere il dettaglio del calcolo; se non fornito, valutare l'impugnazione giudiziale chiedendo l'annullamento o la riliquidazione degli interessi.

Testo integrale

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