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Sentenza

Sentenza del 27/08/2020 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2011-2015, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che contestava l'utilizzo di ditte conto-terziste extracomunitarie finalizzate a simulare contratti di appalto ma, in realtà, a realizzare un affitto di manodopera con emissione di fatture per operazioni inesistenti. Motivi articolati: (i) decadenza del potere di accertamento per gli anni 2011 e 2012 (prescrizione), con richiamo all'operatività o meno della disciplina sul raddoppio dei termini; (ii) errata qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali (vale a dire genuinità degli appalti vs. somministrazione illecita di manodopera). I ricorrenti hanno contestato inoltre la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

La CTP di Ascoli Piceno ha respinto il ricorso in primo grado. In appello la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha dichiarato inammissibile l'eccezione di tardività dell'appello, ha rigettato i motivi di gravame e ha confermato la sentenza di primo grado. Sul piano sostanziale il Collegio ha ritenuto che il PVC e gli accertamenti producessero presunzioni gravi, precise e concordanti (monocommittenza, repetuta sostituzione delle ditte terziste, locali connessi, assenza di organizzazione propria delle terziste, continuità di medesimo personale e macchinari, scrittura privata che evidenziava dipendenza economica), e che tali presunzioni non fossero efficacemente confutate dal contribuente. Quanto ai termini di accertamento, il Collegio ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini applicando la normativa previgente (art. 43 DPR 600/1973 e correlati) e la disciplina transitoria: la denuncia/denuncia di notitia criminis era stata depositata dalla Guardia di Finanza presso la Procura di Macerata entro il termine ordinario (denuncia del 15/01/2016), legittimando così il raddoppio per gli anni 2011-2012. Ha inoltre ritenuto ininfluente l'archiviazione penale sul piano della legittimazione del raddoppio. Spese di lite confermate: primo grado liquidate in euro 10.000 per compensi, secondo grado liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    art. 43, comma 3; artt. 39 e 40

    Art. 43 c.3 consentiva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato; artt. 39 e 40 attribuiscono all'Amministrazione l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni anche tramite presunzioni, con conseguente onere per il contribuente di provare il contrario.

  • D.P.R. 633/1972

    art. 57, comma 3; art. 21; art. 26; art. 54

    Norme che regolano la fatturazione e la detraibilità IVA; in caso di fatture per operazioni inesistenti è precluso il diritto alla detrazione. Art.57 c.3 correlato al regime di raddoppio termini in materia IVA.

  • D.Lgs. 74/2000

    Definisce la fattura o altri documenti per operazioni inesistenti: documento emesso per operazioni non effettuate o riferite a soggetti diversi; base per qualificare l'uso di fatture fittizie e negare deduzioni/detraibilità.

  • Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

    art. 1, commi 130, 131, 132

    Ha riformato i termini di accertamento (termini ordinari e limiti per il raddoppio) e stabilito regole transitorie: le modifiche si applicano ai periodi in corso al 31/12/2016 e successivi; l'art.132 disciplina il raddoppio per avvisi ancora da notificare subordinandolo all'effettiva denuncia trasmessa entro termini determinati.

  • D.Lvo 128/2015

    Norma transitoria che tutela gli effetti degli avvisi e provvedimenti notificati entro la sua entrata in vigore, consentendo il raddoppio anche in assenza di invio della notitia criminis per atti notificati entro i termini indicati.

  • D.Lgs. 276/2003

    art. 27, comma 2; art. 29 comma 3-bis

    Norme sul divieto di interposizione e sulla somministrazione illecita di manodopera: elementi rilevanti per valutare la fittizietà degli appalti e la responsabilità del committente, usati come parametro per giudicare la genuinità dei rapporti conto-terzi.

  • Codice Civile

    Disciplina il contratto di appalto; l'autonomia dell'appaltatore rispetto al committente è un criterio per distinguere un appalto genuino dall'affitto di manodopera.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (es. mono-committenza, continua sostituzione delle ditte terziste, locali collegati, medesimo personale e macchinari, scritture che evidenziano subordinazione economica), l'onere probatorio si inverte e il contribuente deve dimostrare l'effettiva autonomia e genuinità delle operazioni.
  • L'utilizzo di fatture emesse per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti preclude la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA: la buona fede del cessionario/committente è difficilmente opponibile se emerge partecipazione alla frode.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla normativa applicabile ratione temporis: per atti notificati in epoca anteriore o entro determinate soglie applicano le discipline transitorie; è cruciale verificare la data di notifica dell'avviso e la data di eventuale denuncia o trasmissione della notitia criminis.
  • L'archiviazione del procedimento penale o la prescrizione non precludono, di per sé, la legittimità del raddoppio dei termini: rileva l'astratta configurabilità del reato e l'obbligo di denuncia soggettivamente insorto all'Amministrazione/Organi accertatori.
  • In giudizio tributario le risultanze di verbali ispettivi e PVC possono valere come presunzioni anche se fondate su attività extraprocessuali; tuttavia il contribuente può neutralizzarle con prove documentali forti (contratti scritti, organizzazione autonoma, prova di rischio d'impresa delle terziste, contabilita e pagamenti effettivi al personale).
  • Sotto il profilo processuale, nel calcolo dei termini per l'impugnazione vanno considerati gli effetti della sospensione feriale (periodo 1-31 agosto) e la proroga al primo giorno non festivo successivo quando il termine scade in giorno equiparato a festivo.

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