Cassazione Civile, Ordinanza n. 11338/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009, emessi a seguito di indagini finanziarie su un conto corrente intestato a una società poi scissa nelle due società controricorrenti. Sul conto operava, per delega, un soggetto fisico. La CTR di secondo grado aveva ritenuto nullo l'atto per difetto di motivazione, perché fondato su indagini e su un PVC non allegati né conosciuti o conoscibili dai contribuenti, e aveva escluso che la scissione e la successione universale potessero superare tale vizio, valorizzando anche l'idea che i movimenti fossero personali del delegato e non della società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. 600/1973 e 7 della L. 212/2000, sostenendo che l'avviso conteneva tutti gli elementi indiziari necessari a giustificare la ripresa e a consentire la difesa, che i dati bancari erano noti alla società intestataria del conto e quindi ai suoi successori, e che la mancata allegazione del PVC non comportava invalidità dell'atto nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso: ha ritenuto corretta la censura dell'Agenzia, osservando che l'avviso di accertamento, riprodotto integralmente nel ricorso, conteneva gli elementi indiziari sufficienti a sorreggere la ripresa analitico-induttiva, individuando in modo specifico i versamenti sul conto intestato alla società e il contrasto con le dichiarazioni fiscali presentate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando contiene gli elementi indiziari posti a base della ripresa e consente al contribuente di difendersi; nel caso concreto non ricorreva un vizio di motivazione tale da determinare invalidità dell'atto.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non è violato quando la pretesa è sorretta da dati già noti al contribuente o comunque integralmente riprodotti e specificamente indicati nell'atto impositivo.
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, l'avviso è motivato in modo sufficiente se riporta gli elementi indiziari essenziali della ripresa, in particolare l'indicazione analitica delle operazioni contestate e il loro contrasto con le dichiarazioni fiscali.
- La mancata allegazione di atti istruttori richiamati non determina invalidità dell'avviso quando il contenuto rilevante sia già conosciuto o conoscibile dal contribuente e la difesa sia comunque pienamente possibile.
- Nel caso di successione universale per scissione, gli elementi conoscitivi relativi al rapporto bancario intestato alla società scissa si imputano anche alle società successori, sicché non può invocarsi, di per sé, un deficit di conoscenza per escludere la motivazione dell'accertamento.
- La circostanza che alcune movimentazioni possano essere riferibili a un soggetto delegato ad operare sul conto non neutralizza automaticamente la valenza indiziaria delle ulteriori rimesse contestate, se l'accertamento è fondato anche su altri versamenti specificamente individuati.
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