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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32504/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo debitore di un conto corrente affidato e di alcuni finanziamenti concessi a una società, con chiamata in pagamento anche di più soggetti che avevano prestato fideiussione fino a un determinato importo. L'opposizione al decreto è stata rigettata in primo grado; in appello, la corte territoriale ha riformato solo in parte la decisione all'esito di una consulenza tecnica, rideterminando il credito. In sede di legittimità i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della fideiussione: sostenevano che la Corte d'appello non avesse affrontato il rilievo, ritualmente proposto, secondo cui il documento fideiussorio era illeggibile e non idoneo a provare un vincolo di garanzia, con conseguente insussistenza della legittimazione passiva dei presunti fideiussori. La resistente ha controricorso. La Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà diretta contro l'interpretazione data dal giudice di merito all'eccezione e che, comunque, la Corte d'appello avesse implicitamente ma chiaramente escluso l'inesistenza/invalidità della fideiussione, qualificando la garanzia come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, con conseguente affermazione della legittimazione passiva dei garanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza di omessa pronuncia era mal posta, perché mirava in sostanza a contestare la qualificazione dell'eccezione compiuta dal giudice di merito; inoltre ha osservato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato il tema della garanzia e, ritenendola valida fideiussione, aveva implicitamente respinto l'eccezione di inesistenza e riconosciuto la legittimazione passiva dei garanti. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità, un'ulteriore somma in favore della controricorrente e una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    il motivo prospettato come omessa pronuncia è scrutinabile solo se vi sia effettiva violazione dell'art. 112 c.p.c.; se la censura riguarda in realtà la qualificazione dell'eccezione da parte del giudice di merito, non si configura il vizio denunciato

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non esamini affatto una domanda o eccezione ritualmente proposta; non quando la decisione, anche implicitamente, la rigetti o la assorba in una qualificazione incompatibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta di definizione anticipata consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, secondo la valutazione del caso concreto

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per la condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma; la Corte collega tali conseguenze alla nozione di abuso del processo nei casi di conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando manchi del tutto l'esame della domanda o dell'eccezione; non sussiste se il giudice di merito abbia comunque deciso su quel punto, anche implicitamente, o abbia risolto la questione con una costruzione logico-giuridica incompatibile con la pretesa avversaria.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare la censura di omessa pronuncia in una critica alla qualificazione giuridica o interpretazione dell'eccezione compiuta dal giudice di merito, poiché tale attività integra un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudice d'appello ritenga valida una garanzia fideiussoria e la qualifichi come fideiussione, la decisione implica il rigetto dell'eccezione che ne assuma l'inesistenza o l'invalidità per difetto di leggibilità del documento, con conseguente affermazione della legittimazione passiva dei garanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in presenza di conferma integrale della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e in mancanza di confronto con le ragioni della proposta stessa, può comportare la condanna alle spese e l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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