Cassazione Penale, Sentenza n. 48801/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fediuk era stato condannato dal GIP (applicazione ex art. 444 c.p.p.) a 8 mesi di arresto, euro 1.600 di ammenda e revoca della patente per i reati previsti dagli artt. 186 co.1, co.2 lett. c) e 2-bis e 187 co.1 e 1-bis c.d.s., per avere circolato in Arezzo il 13/1/2023 in stato di ebbrezza con valore alcolemico superiore a 1,50 g/l e alterato da sostanze stupefacenti provocando un incidente. Con il ricorso il difensore ha fatto valere due motivi, entrambi riferiti alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente: 1) difetto di motivazione sulla revoca; 2) mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale in relazione alla questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano (ordinanza 14/7/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca della patente fosse una misura obbligatoria prevista dalle norme incriminatrici (nessuna discrezionalità del giudice, quindi nessun obbligo motivazionale specifico sulla revoca). Quanto alla sospensione, la Corte ha osservato che non era stata sollevata alcuna questione di costituzionalità nel procedimento in esame e che quindi il GIP non era obbligato a sospendere; implicitamente il decidente aveva ritenuto la questione non fondata. La Corte ha inoltre ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili o non fondate le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Milano. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso e non riscontrandosi mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa a Roma il 14/11/2023.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (co.1, co.2 lett. c) e co.2-bis)
La norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza è stata interpretata come imponente la revoca della patente quando ricorrano i presupposti (valori alcolemici elevati e recidive previste dalla norma): la revoca è obbligatoria e non discrazionaria, quindi non necessita di motivazione specifica.
art. 187 cod. strada (co.1 e co.1-bis)
La norma relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, combinata con l'art. 186, ha contribuito a configurare la fattispecie e l'obbligo di applicare la sanzione accessoria della revoca quando sussistono i presupposti.
La condanna era stata pronunciata con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.; il ricorso ha comunque contestato aspetti connessi alla sanzione accessoria, ma la natura obbligatoria di tale sanzione era da ricondursi alla legge sostanziale.
Norma processuale richiamata per le conclusioni rese dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento davanti alla Corte.
Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte Costituzionale, sent. n. 194 del 27/10/2023
Decisione citata dalla Corte per evidenziare che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Milano relative all'art. 186 co.2-bis erano state dichiarate inammissibili o non fondate, rafforzando la valutazione negativa sulla fondatezza del motivo di sospensione invocato dal ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000
Giurisprudenza citata in relazione al principio secondo cui, ai fini della condanna alle spese per inammissibilità, non occorre riscontrare assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità salvo casi specifici; è stata richiamata a supporto della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Quando una norma sostanziale prevede espressamente una sanzione accessoria come obbligatoria al verificarsi di determinati presupposti (es. revoca della patente per valori alcolemici elevati o guida sotto stupefacenti), il giudice non ha discrezionalità: non è necessario fornire una motivazione aggiuntiva specifica per l'applicazione di quella sanzione.
- La sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale non è automatica: deve essere invocata con appropriate eccezioni nel procedimento pendente; se la questione di costituzionalità non è stata sollevata nel singolo procedimento, il giudice non è obbligato a sospendere.
- Se si intende far valere una questione di legittimità costituzionale rispetto a una norma che comporta sanzioni obbligatorie, è preferibile sollevare la questione nel corso del procedimento principale (per esempio con istanza o questione di legittimità) per ottenere eventuale sospensione o valutazione preliminare.
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), i margini di impugnazione sui profili già determinati consensualmente sono limitati; i motivi che colpiscono aspetti dovuti per legge (es. sanzioni obbligatorie) hanno scarse probabilità di successo.
- Chi propone ricorso deve tener presente il rischio delle spese e delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità: è opportuno valutare preventivamente la fondatezza formale del ricorso e l'eventuale presenza di questioni sollevabili nel procedimento prima di proporre impugnazioni strumentali.
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