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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32933/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Due soggetti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, assumendo la responsabilità del conducente dell’altro veicolo assicurato presso la compagnia convenuta. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello, accogliendo l’impugnazione degli attori, aveva annullato la sentenza di primo grado e rimesso la causa al tribunale ex art. 354 c.p.c. per difetto di integrità del contraddittorio, poiché non era stato evocato in giudizio il responsabile civile del sinistro, e aveva condannato gli appellanti alle spese del grado. In cassazione i danneggiati hanno censurato solo la condanna alle spese di appello, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.; la compagnia ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la corte d’appello non avrebbe dovuto rilevare il difetto di contraddittorio, invocando i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancata prova della notificazione della sentenza impugnata e, comunque, lo ha ritenuto infondato perché, quando l’appello determina la rimessione al primo giudice per nullità da omessa partecipazione del litisconsorte necessario, le spese del secondo grado vanno poste a carico della parte che ha causato la nullità. Ha rigettato anche il ricorso incidentale, ribadendo che nel giudizio di merito promosso dal danneggiato contro il solo assicuratore del responsabile, il danneggiante è litisconsorte necessario; la sua mancata evocazione determina nullità dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio, con necessaria rimessione al primo giudice, senza che possano operare i criteri di superamento del difetto di contraddittorio elaborati per il solo giudizio di legittimità quando il vizio emerge in cassazione e il ricorso sia prima facie infondato. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra tutte le parti.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per difetto di prova della notificazione della sentenza impugnata e comunque sarebbe stato infondato nel merito; il ricorso incidentale della compagnia è stato rigettato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione della corte d’appello sia quanto alla rimessione della causa al primo giudice per difetto originario di contraddittorio, sia quanto alla condanna degli appellanti alle spese del grado di appello, fondata sul criterio di causalità. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che, in caso di rimessione ex art. 354 c.p.c. per nullità del contraddittorio, le spese possono essere poste a carico di chi ha causato la nullità secondo il criterio di causalità.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato insieme all'art. 91 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 354 c.p.c.

    se il giudice d'appello accerta la nullità del giudizio di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio in cassazione; la Corte precisa che il superamento del difetto di contraddittorio per ragioni di economia processuale opera solo nel giudizio di legittimità e in casi eccezionali.

  • art. 375 c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memoria.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato per l'annullamento e il rinvio al primo giudice quando il vizio del litisconsorzio necessario ha inficiato l'intero processo.

  • art. 127 c.p.c.

    evocato dalla parte resistente a sostegno dei principi di ragionevole durata ed economia processuale, ma ritenuto non applicabile al caso concreto.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale; la Corte lo considera nel quadro della nullità del giudizio per mancata partecipazione del litisconsorte necessario.

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale; la Corte ribadisce che non consente di prescindere dal litisconsorzio necessario nel merito.

  • art. 111 Cost.

    invocato da entrambe le parti in relazione a giusto processo e ragionevole durata; la Corte ne limita la portata rispetto alle nullità del contraddittorio nel merito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto di difesa; non conduce all'accoglimento della censura sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal danneggiato direttamente contro l'assicuratore della responsabilità civile del preteso responsabile, il danneggiante è litisconsorte necessario: la sua mancata evocazione comporta nullità dell'intero giudizio di merito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se l'appello viene definito con rimessione al primo giudice per nullità derivante da difetto originario di contraddittorio, le spese del grado di appello possono essere poste a carico della parte che ha causato la nullità, applicando il criterio di causalità in luogo del solo criterio di soccombenza.
  • I principi di economia processuale che consentono, in cassazione, di non disporre l'integrazione del contraddittorio in presenza di ricorso radicalmente inammissibile o prima facie infondato sono eccezionali e non si estendono al vizio originario di litisconsorzio necessario verificatosi nel merito.
  • Quando il difetto di contraddittorio ha inficiato i gradi di merito, il vizio travolge l'intero processo e impone l'annullamento delle pronunce emesse con rinvio al giudice di primo grado; la partecipazione del litisconsorte necessario non può essere omessa per esigenze di mera speditezza processuale.
  • Le censure sulla regolazione delle spese sono infondate se la parte impugnante non supera la ratio della decisione impugnata, fondata sull'imputazione causale della nullità processuale e non sulla sola soccombenza formale.

Come è indicizzato

MaterieRC autoSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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