Cassazione Penale, Ordinanza n. 38123/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Due imputati ricorrevano per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di furto commesso con destrezza all'interno di mezzi di trasporto pubblico. I motivi, comuni quanto alla sostanza, riguardavano: per uno dei ricorrenti, il preteso vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; per l'altro, la rinuncia all'impugnazione già formalizzata all'ufficio matricola. Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che la motivazione sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis fosse insufficiente; con il secondo deduceva vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto non adeguatamente giustificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla posizione del ricorrente che aveva rinunciato, l'inammissibilità è stata dichiarata per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p. Quanto all'altro ricorrente, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: sul diniego dell'art. 131-bis la motivazione era sufficiente perché il giudice aveva valorizzato elementi ritenuti decisivi, ossia modalità del fatto e bene sottratto; sulla sospensione condizionale, il diniego era sorretto da argomentazioni logiche relative alle modalità del fatto, alla pessima biografia penale e al comportamento successivo, con prognosi sfavorevole sulla futura non reiterazione dei reati. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, rispettivamente, di euro 3000 ed euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.
rinuncia all'impugnazione
la rinuncia validamente intervenuta determina l'inammissibilità del ricorso
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione di merito che può essere negata con motivazione sintetica ma centrata sugli elementi decisivi
la valutazione della tenuità dell'offesa va svolta considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi
la motivazione è sufficiente se dà conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche senza confutare tutti quelli prospettati dalle parti
la sospensione condizionale della pena implica un giudizio prognostico di merito sulla futura astensione dal reato
Massime di principio
- In tema di particolare tenuità del fatto, il giudice può motivare il diniego valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame in modo analitico tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
- La valutazione ex art. 131-bis c.p. è un apprezzamento discrezionale di merito sindacabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione, o questa sia meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Ai fini della particolare tenuità dell'offesa, rilevano le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile da esse e l'entità del danno o del pericolo, in coerenza con l'art. 133, comma 1, c.p.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è correttamente motivato quando il giudice fonda la prognosi sfavorevole su elementi concreti quali le modalità del fatto, i precedenti o la biografia penale e il comportamento successivo dell'imputato.
- La rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e rende superfluo ogni esame nel merito delle doglianze proposte.
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