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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05606/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 437 c.p. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, un vizio di motivazione sulla responsabilità penale e, dall'altro, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che le censure sulla responsabilità tendevano a una non consentita rivalutazione del compendio fattuale, mentre la doglianza sulla tenuità del fatto era stata formulata in appello in modo generico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che le censure sulla responsabilità mirassero a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e che la questione sulla particolare tenuità del fatto fosse stata dedotta in appello in maniera generica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.

    Norma incriminatrice per la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la relativa censura è stata ritenuta generica e non decisiva in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, poiché le censure che mirano a ottenere una nuova lettura degli elementi di merito sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere dedotta in modo specifico; se formulata in appello in termini generici, non può essere utilmente riproposta in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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