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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01348/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un difensore privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda l'impugnazione proposta contro la decisione del Giudice di pace di Scalea che aveva condannato l'imputata alla pena di euro 3.400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorso è stato esaminato dalla Corte di cassazione, ma è emerso che l'atto era stato sottoscritto e proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato un difetto di legittimazione del difensore ricorrente, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 c.p.p. È stata inoltre disposta la trattazione camerale non partecipata per la declaratoria de plano dell'inammissibilità, con conseguente condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile, per difetto di legittimazione del sottoscrittore.
  • L'inammissibilità derivante da un vizio originario della legittimazione del difensore può essere dichiarata de plano, senza formalità di rito, in camera di consiglio non partecipata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'impugnazione è definita esclusivamente per una ragione processuale, la Corte non esamina il merito della condanna impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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