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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31986/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un conto corrente e per altre esposizioni collegate, opposto dalla società debitrice e dal fideiussore. In primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto solo in parte, confermando una condanna al pagamento di una somma residua. La Corte d'appello ha poi rigettato l'impugnazione del fideiussore. In cassazione il fideiussore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c., sostenendo che il mutuo fosse nullo per difetto di causa o illiceità, perché destinato a estinguere pregressi debiti verso la stessa banca che, in parte, sarebbero stati indebiti per applicazione di oneri non dovuti e di tassi illegittimi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2 l. n. 287/1990 e 1421 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto inammissibile, perché nuova, l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI sanzionato in sede antitrust, nonostante il contratto di fideiussione fosse stato già prodotto nel giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva escluso la prova del mutuo di scopo per mancanza di una specifica destinazione delle somme erogate, mentre il ricorrente aveva sviluppato una censura diversa, incentrata sull'illegittimità di parte del debito sottostante. Il secondo motivo è stato a sua volta dichiarato inammissibile: per il rilievo officioso della nullità della fideiussione collegata a intese anticoncorrenziali non basta la mera produzione del contratto, ma occorre l'allegazione e la produzione del provvedimento della Banca d'Italia, del modello ABI e degli elementi fattuali necessari a dimostrare la conformità delle clausole allo schema censurato, oltre alla riferibilità temporale dell'intesa; tali presupposti non risultavano dedotti né provati. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice non può estendere d'ufficio la nullità parziale all'intero contratto senza specifica allegazione e prova dell'interdipendenza dell'assetto negoziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato per la dedotta illiceità della causa del mutuo, ma il motivo è stato giudicato non pertinente alla ratio della decisione di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità del mutuo e della fideiussione; la Corte ha escluso la rilevanza della censura per difetto di attacco alla ratio e per carenza di allegazione/prova sui presupposti della nullità.

  • art. 1956 c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito come eccezione del fideiussore; la Corte di cassazione ne menziona il contesto, ma il motivo trattato in sede di legittimità attiene alla nullità antitrust della fideiussione.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    Norma richiamata per la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI ritenuto restrittivo della concorrenza.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per il rilievo officioso della nullità; la Corte ha precisato che il rilievo officioso richiede però l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi rilevanti.

  • art. 1419 c.c.

    Applicato al tema della nullità parziale dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese anticoncorrenziali, con possibile caducazione limitata alle clausole conformi allo schema vietato.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato come base del divieto di intese anticoncorrenziali cui si collega la nullità delle clausole fideiussorie riproduttive dello schema ABI.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ricorda che l'eccezione di estinzione della garanzia ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con conseguente possibile preclusione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una censura diversa o non decisiva rispetto alla base logico-giuridica della decisione.
  • Nel mutuo di scopo la destinazione delle somme alla finalità concordata è elemento essenziale della causa; tuttavia la censura sulla nullità del contratto deve confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta prova della specifica destinazione delle somme.
  • La nullità di un contratto di fideiussione per conformità a uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale può essere rilevata d'ufficio solo se dagli atti risultano tutti i fatti costitutivi necessari: esistenza del provvedimento dell'Autorità, natura omnibus della fideiussione, periodo di stipulazione rilevante, contenuto delle clausole e loro esatta corrispondenza allo schema censurato.
  • Il potere-dovere di rilievo officioso della nullità non consente di supplire al totale difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della nullità stessa, né di estendere automaticamente la nullità parziale all'intero contratto senza prova dell'interdipendenza dell'assetto di interessi.
  • L'onere di dimostrare che, senza le clausole nulle, le parti non avrebbero concluso il contratto grava sulla parte che invoca la caducazione integrale dell'assetto negoziale.
  • Le eccezioni soggette a preclusione processuale, quando hanno natura di eccezione propria, non possono essere recuperate tramite un mero richiamo alla nullità rilevabile d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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