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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05828/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

I ricorrenti hanno presentato un'istanza di segnalazione per la correzione di errore materiale relativa all'ordinanza di cassazione n. 24312/2022, sostenendo che la Corte avesse erroneamente dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nonostante, prima della decisione, fosse intervenuta rinuncia al ricorso. La Corte ha però rilevato che l'ordinanza del 2022 non aveva affatto preso atto della rinuncia, ma aveva deciso il ricorso nel merito, rigettandolo, e che quindi la doglianza non riguardava un mero errore materiale emendabile d'ufficio, bensì l'asserita erronea percezione di un fatto processuale, riconducibile semmai a revocazione ordinaria. La Corte ha inoltre precisato che, nel nuovo regime processuale, l'istanza sollecitatoria si converte nel procedimento officioso di correzione, ma solo quando vi sia effettivamente un errore materiale o di calcolo; qui, invece, mancavano i presupposti per la correzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sollecitazione della correzione dell'ordinanza n. 24312/2022. Ha ritenuto che non vi fosse un errore materiale correggibile, ma una censura che investiva il contenuto decisorio della precedente ordinanza e che, pertanto, avrebbe dovuto essere eventualmente veicolata con ricorso per revocazione nei termini di legge. Resta quindi ferma l'ordinanza precedente, compresa la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

    la declaratoria dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato discende dalla definizione del ricorso con rigetto; non può essere rimossa mediante correzione di errore materiale se la censura mira in realtà a contestare il contenuto della decisione

  • art. 391-bis, primo comma, c.p.c.

    la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d'ufficio in qualsiasi tempo; l'istanza sollecitatoria può così attivare il procedimento officioso di correzione

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    richiamati come disciplina applicabile al procedimento di correzione nell'attuale assetto processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il procedimento, dopo la riforma, si svolge in forma camerale secondo tale disposizione, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-bis, c.p.c.

    richiamato per l'inquadramento del procedimento camerale nel nuovo regime processuale

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione solo per errori materiali; non è utilizzabile per trasformare l'istanza di correzione in mezzo per far valere un errore di percezione del fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'asserito errore sulla mancata considerazione della rinuncia al ricorso è ricondotto, in tesi, all'errore revocatorio di fatto, non alla correzione materiale

Massime di principio

  • L'errore materiale emendabile è solo quello che incide sulla manifestazione esteriore della volontà del giudice e risulta percepibile ictu oculi, senza alcuna indagine ricostruttiva del decisum.
  • Quando la doglianza investe la supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale in realtà documentato, il rimedio non è la correzione materiale ma, se ne ricorrono i presupposti, la revocazione per errore di fatto.
  • L'istanza di correzione non può essere convertita in ricorso per revocazione: l'inversione è possibile solo nel senso opposto, ove l'errore dedotto sia in realtà materiale e non decisorio.
  • Nel vigente regime dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione dei provvedimenti della Cassazione può essere richiesta o rilevata d'ufficio in ogni tempo, ma solo entro i limiti dell'errore materiale o di calcolo.
  • La declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato resta ferma quando il ricorso sia stato deciso con rigetto e non può essere rimossa con l'istanza di correzione se il vizio denunciato riguarda il merito della decisione precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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