Cassazione Civile, Ordinanza n. 05158/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare del 2010, inserita in una sequenza negoziale composta da preliminare del 2007, transazione coeva e definitivo di vendita. L'originaria attrice, poi incorporata nella ricorrente, aveva acquistato un terreno/compendio; la venditrice sosteneva invece che nell'atto vi fosse un errore materiale sull'indicazione catastale e chiedeva la rettifica del rogito, la dichiarazione di parziale nullità o, in subordine, l'annullamento per errore sull'oggetto, oltre al risarcimento del danno. Il giudice di primo grado aveva accolto la riconvenzionale, accertando l'errore e condannando l'acquirente al risarcimento. La Corte d'appello ha in parte confermato la ricostruzione, ha ridotto il danno e ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato una specifica destinazione di una particella come corte comune. In cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato che il definitivo trasferisse l'intera particella indicata; 2) violazione degli artt. 115 e 342 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per motivazione apparente e mancato confronto con le censure d'appello, oltre che per un asserito errore di calcolo non considerato; 3) violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., nonché degli artt. 112, 24 e 111 Cost., sostenendo che non potesse ravvisarsi colpa nella mancata rettifica perché la ricorrente riteneva di aver acquistato l'intero bene e che, comunque, il danno fosse stato liquidato equitativamente senza prova del pregiudizio e con un criterio estraneo alla domanda di perdita di chance.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi di apparenza e la ricostruzione della volontà negoziale fondata su una lettura complessiva dei tre atti della sequenza contrattuale. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo: ha confermato che il rifiuto della rettifica, una volta accertata la comune volontà delle parti, poteva costituire condotta causativa del danno; tuttavia ha ritenuto errata la liquidazione equitativa del danno, perché la pretesa della venditrice era riconducibile a una perdita di chance patrimoniale specifica, da provare anche quanto all'entità, e non poteva essere quantificata sulla base della differenza di prezzo tra vendite di corpi immobiliari diversi e successive, evento non coincidente con la chance allegata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulla liquidazione del danno, con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le regole ermeneutiche del contratto vanno applicate tenendo conto dell'intera sequenza negoziale; in cassazione non basta contrapporre una lettura alternativa del testo, se l'interpretazione del giudice di merito è plausibile e non illogica.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati come parametri del giusto processo e dell'obbligo di motivazione, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti una motivazione solo apparente.
Le censure d'appello devono confrontarsi con la motivazione di merito; in cassazione non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
La condotta di rifiuto della rettifica, una volta accertata la reale volontà negoziale, può integrare fonte di responsabilità; la liquidazione equitativa però presuppone che il danno non sia altrimenti provabile nei suoi esatti termini.
Il giudice non può attribuire un danno per un titolo o con criteri del tutto svincolati dalla domanda; la liquidazione deve rimanere coerente con il pregiudizio allegato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione dei contratti, quando la volontà delle parti emerge da una sequenza di atti collegati, il giudice deve ricostruire il significato complessivo del regolamento negoziale e non può isolare un singolo documento dal contesto unitario in cui si inserisce.
- In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico della decisione; una motivazione che valorizzi più elementi convergenti e dia conto del ragionamento seguito è sufficiente anche se non esamina analiticamente ogni deduzione difensiva.
- La perdita di chance patrimoniale richiede prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi e certi idonei a dimostrare un pregiudizio economicamente valutabile in termini di elevata probabilità, non di mera potenzialità.
- La liquidazione equitativa del danno è ammessa solo quando non sia possibile una prova più precisa; se il danno è riferito a una specifica trattativa o a un pregiudizio patrimoniale determinato, il giudice deve ancorare la quantificazione a quel fatto specifico e non a eventi diversi o successivi.
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