Cassazione Civile, Ordinanza n. 34526/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2005, un maggior reddito ai fini IRES, IRAP e IVA nei confronti di una società. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP, che aveva accolto solo in parte il ricorso riducendo il maggior imponibile. Successivamente, mentre era intervenuta anche una cartella di pagamento fondata sul medesimo recupero, la società aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La CTR aveva dichiarato tardivo l'appello, ritenendo decorso il termine breve, in base alla regolarità della notificazione della sentenza. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sulla questione pregiudiziale relativa alla correttezza della notificazione della sentenza di primo grado e, quindi, al termine applicabile per l'impugnazione; 2) vizio di motivazione; 3) violazione dell'art. 38 d.lgs. 546/1992. La ricorrente sosteneva che la questione sul termine di impugnazione fosse già stata decisa, tra le stesse parti, da una precedente sentenza passata in giudicato, formatasi sull'opposizione alla cartella di pagamento, la quale aveva affermato che non era ancora decorso il termine lungo e che il credito non poteva considerarsi definitivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia e valorizzando il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza resa tra le stesse parti in tema di decorrenza del termine di impugnazione e definitività del credito. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio derivante dal giudicato esterno e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
La doglianza è stata ritenuta fondata perché il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi su una questione pregiudiziale dedotta dalla parte.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione/struttura della decisione tributaria, ma la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale denunciato per omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro della dedotta violazione di legge.
art. 38, comma 2, d.lgs. 546/1992
La Corte richiama la disciplina sulla notificazione della sentenza e sulla decorrenza del termine breve di impugnazione, oggetto della questione decisa con giudicato esterno.
art. 3, comma 1, d.l. n. 40/2010
Richiamato per la modifica dell'art. 38 d.lgs. 546/1992 relativa alla notificazione della sentenza.
Citata quale legge di conversione del d.l. n. 40/2010.
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti sia già stata decisa con sentenza passata in giudicato una questione pregiudiziale comune a un diverso giudizio, il giudice successivo deve conformarsi a quel giudicato esterno e non può decidere in senso difforme.
- L'omessa considerazione di un'eccezione o questione pregiudiziale già coperta da giudicato integra vizio di omessa pronuncia, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in combinato con l'art. 360, n. 4, c.p.c.
- In materia tributaria, la corretta individuazione del termine di impugnazione della sentenza dipende dalla ritualità della notificazione della decisione; la relativa questione, se definitivamente risolta in un giudizio tra le stesse parti, vincola anche i successivi procedimenti connessi.
- Il giudicato esterno può incidere su decisioni riguardanti atti diversi ma fondati sulla medesima questione preliminare, come la definitività del credito e la conseguente impugnabilità dell'atto presupposto.
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