Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33599/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da nove avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci, in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione di azienda avvenuta nel 2004. L'Ufficio, partendo dal valore del complesso aziendale rettificato ai fini dell'imposta di registro e poi definito in adesione, aveva rideterminato in aumento la plusvalenza tassabile ex art. 86 t.u.i.r., ritenendo irrilevante che una parte del prezzo non fosse stata effettivamente corrisposta dall'acquirente, poi fallita. I contribuenti avevano sostenuto che la plusvalenza dovesse essere ridotta o esclusa per il mancato pagamento di parte del corrispettivo e, in sede di rinvio, la CTR lombarda aveva annullato integralmente gli avvisi, ritenendo che il Fisco avesse operato una mera trasposizione del valore definito per il registro e che, in ogni caso, la plusvalenza fosse solo quella dichiarata dai contribuenti. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva in sostanza: (i) la violazione dell'art. 86 t.u.i.r., perché la plusvalenza va calcolata sul prezzo di realizzo e, nel caso concreto, non essendo stati provati costi/passività da scomputare, non poteva essere azzerata; (ii) la violazione degli artt. 2909 c.c., 384 c.p.c. e 329 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe rimesso in discussione l'irrilevanza del prezzo non pagato, già affermata nell'ordinanza rescindente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente escluso che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro potesse essere automaticamente trasposto ai fini delle imposte sui redditi, ma avesse poi erroneamente annullato integralmente gli avvisi. Una volta esclusa la maggiore plusvalenza fondata sul valore di registro e non essendo stati allegati/provati costi o passività da decurtare, la plusvalenza doveva essere determinata nel prezzo di cessione dichiarato, senza considerare il corrispettivo non pagato, e la maggiore pretesa fiscale andava calcolata come differenza tra tale prezzo e la plusvalenza già dichiarata. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 86 t.u.i.r.

    La plusvalenza derivante dalla cessione di azienda si determina in base al prezzo di realizzo al netto dei costi o delle passività deducibili; se non vi sono costi documentati da scomputare, la plusvalenza coincide con il corrispettivo di cessione.

  • art. 109, comma 2, t.u.i.r.

    I corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell'atto o, se successiva, alla data dell'effetto traslativo; ai fini reddituali rileva il principio di competenza e non il concreto incasso del prezzo.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015

    Costituisce norma di interpretazione autentica che impedisce di fondare l'accertamento della plusvalenza soltanto sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento induttivo richiede elementi presuntivi idonei; il solo valore accertato per il registro non basta a sostenere la maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la rimessione in discussione, in sede di rinvio, di un punto già coperto da giudicato/cosa giudicata interna o esterna.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene nella nuova decisione.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di stabilizzazione delle statuizioni non impugnate e di preclusioni processuali.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto specifico e quindi ammissibile perché adeguatamente riferito alle censure contro la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione di azienda si determina secondo il criterio di competenza: il corrispettivo si considera conseguito alla data dell'atto o dell'effetto traslativo, a prescindere dall'effettivo integrale pagamento del prezzo.
  • Il mancato pagamento, totale o parziale, del prezzo di cessione non incide di per sé sulla formazione della plusvalenza fiscalmente rilevante, salvo che siano dedotte e provate passività o costi da portare in diminuzione secondo la disciplina applicabile.
  • Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente trasposto nell'accertamento delle imposte sui redditi; per rettificare la plusvalenza l'Ufficio deve fondare la pretesa su ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quando contesti un corrispettivo superiore a quello dichiarato.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la determinazione concreta della pretesa fiscale resta ancorata al contenuto degli avvisi di accertamento e alle questioni effettivamente devolute dalle parti.
  • La plusvalenza va calcolata come differenza tra prezzo di cessione e costo fiscalmente rilevante dell'azienda; in mancanza di una specifica dimostrazione di costi o passività da scomputare, il corrispettivo dichiarato costituisce la base di calcolo della maggiore pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.