Cassazione Civile, Ordinanza n. 02639/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre ritenuto inammissibile la memoria del ricorrente perché depositata oltre il termine previsto dall'art. 380-bis.1 c.p.c. e ha condannato il ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero della giustizia, liquidate in euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'indennizzo previsto dalla legge Pinto per la dedotta irragionevole durata di un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Vibo Valentia e definito con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, dichiarativa dell'estinzione del processo per inattività delle parti. La domanda era stata rigettata in sede monitoria e poi l'opposizione era stata respinta dalla Corte d'appello di Catanzaro, che aveva ritenuto operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 2-sexies, della L. 89/2001. Contro tale decreto il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, formalmente indicati come violazione della L. 89/2001, violazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, ma senza ricondurli in modo specifico ad alcuna delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c. e senza sviluppare un'adeguata specifica argomentazione sulle norme asseritamente violate. Il Ministero ha resistito con controricorso eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies
La Corte d'appello aveva ritenuto operante la presunzione prevista dalla norma; la Cassazione non entra nel merito della questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
Il ricorso per cassazione deve individuare con precisione una delle tassative ipotesi di vizio deducibili; è inammissibile la critica generica che cumula profili diversi senza collegarli alle categorie previste dalla norma.
La memoria del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché depositata oltre il termine prescritto.
Il richiamo a tali norme è stato considerato generico e non sufficiente, da solo, a formulare un motivo di ricorso specifico e autosufficiente.
principio di soccombenza
Le spese della fase di legittimità sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere formulato in modo tecnico, tassativo e specifico, con chiara riconduzione a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; la critica meramente generica o cumulativa di più vizi è inammissibile.
- Non è sufficiente l'enunciazione astratta di violazioni di legge o di vizi motivazionali se manca la concreta illustrazione delle ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata e l'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate.
- La memoria depositata oltre il termine stabilito per il procedimento camerale è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
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