Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4351/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava due censure principali: (1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per indicazione incompleta dell'indirizzo ("Via De Gasperi 9" anziché "9/B") e vizio formale per mancata indicazione nell'avviso della applicabilità degli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. in caso di mancata comparizione (questione con possibile rilievo costituzionale dell'art. 552 c.p.p. dopo la sostituzione della contumacia con l'istituto dell'assenza); (2) vizio di motivazione e insufficiente accertamento della paternità degli scritti diffamatori pubblicati sul sito www.iacchite.com, lamentando l'assenza di perizia informatica e il fatto che la firma a piè d'articolo non sarebbe elemento dirimente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica: la segnalazione di giacenza e l'annotazione dell'ufficiale giudiziario, unitamente al fatto che l'imputato ha successivamente nominato un difensore di fiducia e depositato atti per la prima udienza, dimostrano la conoscenza del procedimento; quanto all'omissione dell'avviso relativo agli artt. 420 bis e ss. c.p.p., la Corte ha qualificato tale omissione come nullità generale di carattere intermedio, rilevabile solo se tempestivamente sollevata nella prima difesa, cosa non avvenuta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura circa la riferibilità degli scritti al Carchidi, richiamando le indagini rese in udienza dal teste Orlando, una precedente pronuncia relativa ai medesimi fatti e, soprattutto, la firma del ricorrente in calce a uno degli scritti del 9.5.2016, circostanza non smentita. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rimborsare alla parte civile 3.500 euro per spese di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Art. 595 definisce il reato di diffamazione; art. 81, comma 2 rileva la multipla esecuzione di un medesimo disegno criminoso (concorrente di più condotte). La contestazione penale è stata basata su tali norme per gli interventi diffamatori pubblicati online.

  • Codice di procedura penale

    art. 420-bis, art. 420-ter, art. 420-quater, art. 420-quinquies; art. 429 comma 1 lett. f); art. 552

    Le disposizioni sugli effetti della mancata comparizione (nuovo regime dopo l'abolizione della contumacia) sono richiamate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'avviso relativo a tali norme nel decreto di citazione integri una nullità generale intermedia, rilevabile solo se tempestivamente eccepita. L'art. 429 c.p.p. rimanda a riferimenti alla contumacia ormai superati dalla riforma. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 è stata prospettata ma non accolta né decisiva nel caso concreto.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha eliminato l'istituto della contumacia e introdotto il nuovo regime dell'assenza, motivo per cui si sono sollevate questioni interpretative sul contenuto degli avvisi di citazione; la Corte osserva che i riferimenti formali residui non incidono sulla validità del processo se la parte ha avuto effettiva conoscenza.

  • Decreto-legge 137/2020 conv. con L. 176/2020; Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 conv. L. 25 febbraio 2022 n. 15

    art. 23 comma 8 del dl. n. 137/2020; art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228

    Norme citate in relazione alle richieste scritte del Procuratore generale in sede di decisione (modalità procedurali per le conclusioni scritte rese in sede di Cassazione).

Massime di principio

  • Un'indicazione dell'indirizzo incompleta (mancata specificazione della numerazione interna) non è automaticamente causa di nullità assoluta della notifica se risulta comunque la conoscenza del procedimento (es. giacenza con annotazione, successiva nomina di difensore di fiducia e deposito atti).
  • L'omissione nell'atto di citazione dell'avviso relativo all'applicabilità delle norme sull'assenza (artt. 420-bis e ss.) costituisce nullità 'intermedia' rilevabile solo se sollevata tempestivamente nella prima difesa; in assenza di tempestiva eccezione si considera ormai sanata.
  • La paternità di scritti pubblicati online può essere accertata anche senza perizia informatica se esistono indizi probatori rilevanti e convergenti (firma dell'autore su uno degli scritti, risultanze testimoniali, precedenti sentenze) e in assenza di elementi fortemente contrari.
  • Le espressioni attribuite a soggetti pubblici o riferite mediante mezzi di pubblicità aggravano la valutazione della diffamazione: l'uso di termini offensivi e l'attribuzione di fatti specifici e determinati possono integrare le circostanze aggravanti.
  • Le nullità di natura procedurale vanno tempestivamente eccepite: la mancata deduzione in primo luogo comporta la perdita della rilevabilità in sede di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.