Cassazione Penale, Sentenza n. 4351/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava due censure principali: (1) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per indicazione incompleta dell'indirizzo ("Via De Gasperi 9" anziché "9/B") e vizio formale per mancata indicazione nell'avviso della applicabilità degli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p. in caso di mancata comparizione (questione con possibile rilievo costituzionale dell'art. 552 c.p.p. dopo la sostituzione della contumacia con l'istituto dell'assenza); (2) vizio di motivazione e insufficiente accertamento della paternità degli scritti diffamatori pubblicati sul sito www.iacchite.com, lamentando l'assenza di perizia informatica e il fatto che la firma a piè d'articolo non sarebbe elemento dirimente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica: la segnalazione di giacenza e l'annotazione dell'ufficiale giudiziario, unitamente al fatto che l'imputato ha successivamente nominato un difensore di fiducia e depositato atti per la prima udienza, dimostrano la conoscenza del procedimento; quanto all'omissione dell'avviso relativo agli artt. 420 bis e ss. c.p.p., la Corte ha qualificato tale omissione come nullità generale di carattere intermedio, rilevabile solo se tempestivamente sollevata nella prima difesa, cosa non avvenuta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura circa la riferibilità degli scritti al Carchidi, richiamando le indagini rese in udienza dal teste Orlando, una precedente pronuncia relativa ai medesimi fatti e, soprattutto, la firma del ricorrente in calce a uno degli scritti del 9.5.2016, circostanza non smentita. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rimborsare alla parte civile 3.500 euro per spese di rappresentanza e difesa, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 595 definisce il reato di diffamazione; art. 81, comma 2 rileva la multipla esecuzione di un medesimo disegno criminoso (concorrente di più condotte). La contestazione penale è stata basata su tali norme per gli interventi diffamatori pubblicati online.
art. 420-bis, art. 420-ter, art. 420-quater, art. 420-quinquies; art. 429 comma 1 lett. f); art. 552
Le disposizioni sugli effetti della mancata comparizione (nuovo regime dopo l'abolizione della contumacia) sono richiamate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'avviso relativo a tali norme nel decreto di citazione integri una nullità generale intermedia, rilevabile solo se tempestivamente eccepita. L'art. 429 c.p.p. rimanda a riferimenti alla contumacia ormai superati dalla riforma. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 è stata prospettata ma non accolta né decisiva nel caso concreto.
Ha eliminato l'istituto della contumacia e introdotto il nuovo regime dell'assenza, motivo per cui si sono sollevate questioni interpretative sul contenuto degli avvisi di citazione; la Corte osserva che i riferimenti formali residui non incidono sulla validità del processo se la parte ha avuto effettiva conoscenza.
art. 23 comma 8 del dl. n. 137/2020; art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Norme citate in relazione alle richieste scritte del Procuratore generale in sede di decisione (modalità procedurali per le conclusioni scritte rese in sede di Cassazione).
Massime di principio
- Un'indicazione dell'indirizzo incompleta (mancata specificazione della numerazione interna) non è automaticamente causa di nullità assoluta della notifica se risulta comunque la conoscenza del procedimento (es. giacenza con annotazione, successiva nomina di difensore di fiducia e deposito atti).
- L'omissione nell'atto di citazione dell'avviso relativo all'applicabilità delle norme sull'assenza (artt. 420-bis e ss.) costituisce nullità 'intermedia' rilevabile solo se sollevata tempestivamente nella prima difesa; in assenza di tempestiva eccezione si considera ormai sanata.
- La paternità di scritti pubblicati online può essere accertata anche senza perizia informatica se esistono indizi probatori rilevanti e convergenti (firma dell'autore su uno degli scritti, risultanze testimoniali, precedenti sentenze) e in assenza di elementi fortemente contrari.
- Le espressioni attribuite a soggetti pubblici o riferite mediante mezzi di pubblicità aggravano la valutazione della diffamazione: l'uso di termini offensivi e l'attribuzione di fatti specifici e determinati possono integrare le circostanze aggravanti.
- Le nullità di natura procedurale vanno tempestivamente eccepite: la mancata deduzione in primo luogo comporta la perdita della rilevabilità in sede di impugnazione.
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