Cassazione Penale, Sentenza n. 34842/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di esecuzione della porzione residua della pena presso il domicilio (ai sensi dell'art. 1 legge 26/11/2010, n.199 e art. 30 d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con legge n.176/2020). Il ricorrente deduceva violazione/erronea applicazione dell'art. 30 d.l. n.137/2020, dell'art. 1 legge n.199/2010 e dell'art. 58‑quater ord. pen., sostenendo che, in periodo di emergenza pandemica e per tutela della salute, la norma emergenziale doveva essere interpretata in modo favorevole all'ammissione all'esecuzione domiciliare, superando le cause ostative
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 58‑quater ord. pen. (che esclude l'ammissione alle misure alternative per chi nei tre anni precedenti abbia subito la revoca di una misura alternativa), applicazione resa operativa dall'art. 1, comma 8, della legge n.199/2010 e confermata dal richiamo dell'art. 30, comma 8, del d.l. n.137/2020. Nel caso concreto era accertata la revoca ex tunc (art. 51‑ter ord. pen.) dell'affidamento in prova al servizio sociale (del 5/11/2019), pertanto sussisteva la causa ostativa. La giurisprudenza di legittimità che ha interpretato in senso analogo le norme d'urgenza è stata richiamata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi degli artt. richiamati nella sentenza e dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 58‑quater, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
«il divieto di concessione dei benefici penitenziari ... si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa» (richiamata in sentenza)
La Corte ha interpretato la norma come causa ostativa estesa anche alle misure emergenziali di esecuzione domiciliare: la revoca (anche ex tunc) di una misura alternativa nel precedente triennio esclude l'ammissione all'esecuzione presso il domicilio
art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199
Il comma 8 dispone che all'esecuzione presso il domicilio delle pene brevi si applichino, ove compatibili, le disposizioni dell'art. 58‑quater; la Corte ne trae conferma che le cause ostative dell'ordinamento penitenziario si estendono alla fattispecie dell'esecuzione domiciliare
art. 30, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n.176)
«Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili» (art. 30, comma 8, testualmente riportato in sentenza)
L'eccezionale disciplina emergenziale che favorisce l'esecuzione domiciliare non abroga le preclusioni già previste: il rinvio esplicito al’art. 1 della legge n.199 comporta l'applicazione delle cause ostative (art. 58‑quater)
art. 51‑ter, Ordinamento penitenziario
Regola la revoca delle misure alternative; nel caso era accertata la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, circostanza che attiva la causa ostativa di cui all'art. 58‑quater
art. 616, codice di procedura penale
In base alla declaratoria di inammissibilità la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali richiamando la norma sulle conseguenze dell'inammissibilità
Massime di principio
- La revoca, anche con efficacia ex tunc, di una precedente misura alternativa nel triennio precedente costituisce causa ostativa all'ammissione a misure favorevoli (compresa l'esecuzione domiciliare) ai sensi dell'art. 58‑quater; va quindi verificata sempre la storia delle misure alternative del detenuto
- Le norme emergenziali che prevedono l'esecuzione domiciliare delle pene brevi (es. art. 30 d.l. n.137/2020) richiamano e non derogano, se così previsto, le discipline favorevoli e le relative esclusioni contenute nelle norme ordinarie (art. 1 l.199/2010 e art. 58‑quater), per cui le preclusioni restano operative
- La tutela della salute o il rischio epidemiologico, invocati come ragione di favore per l'esecuzione domiciliare, difficilmente possono prevalere su una causa ostativa espressamente prevista dalla legge; occorrerebbe una chiara disposizione normativa che deroghi le preclusioni
- Chi impugna decisioni di inammissibilità deve confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice di merito e con la giurisprudenza di legittimità; argomentazioni generiche o basate soltanto su principi costituzionali senza contrastare il tenore letterale delle norme e i precedenti consolidati rischiano l'inammissibilità
- Il ricorso infondato (o irrituale) può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) quando la Corte ne ravvisi la ragionevole misura in rapporto all'irritualità dell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →