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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30791/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la posa di una pavimentazione. La committente agiva per la risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione di somme e risarcimento del danno, deducendo gravi difetti dell'opera; in subordine chiedeva la riduzione del prezzo. L'appaltatore resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori somme, chiamando in garanzia un terzo. Il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto e liquidato a favore della committente una somma parametrata al costo di eliminazione dei vizi, oltre a riconoscere il credito dell'appaltatore. La corte d'appello, riformando in parte, ha confermato la condanna del fallimento dell'appaltatore verso la committente e ha posto a carico di C.B.I. Europe l'obbligo di manleva verso il fallimento. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1668 e 1455 c.c. per avere la corte territoriale confermato la risoluzione nonostante, secondo la ricorrente, il difetto interessasse solo una piccola parte delle piastrelle e non rendesse l'opera nel suo complesso inidonea alla destinazione; 2) violazione dell'art. 1668 c.c. per avere il giudice di merito liquidato il danno in misura corrispondente al costo di eliminazione del vizio/rifacimento integrale, trasformando il risarcimento in un ripristino integrale e attribuendo alla committente anche l'utilità dell'esatto adempimento, con duplicazione del vantaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso mirasse a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, la cui motivazione era congrua e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, pur in presenza di risoluzione per vizi dell'opera, il risarcimento non può essere quantificato automaticamente nel costo di rifacimento integrale dell'opera quando ciò determini un indebito cumulo tra ripristino dello stato anteriore e utilità dell'esatto adempimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla quantificazione del danno e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1668 c.c.

    disciplina i rimedi del committente per vizi e difformità dell'opera; il risarcimento del danno è rimedio autonomo rispetto a risoluzione e riduzione del prezzo e deve essere quantificato secondo criteri di proporzionalità, senza trasformarsi in un ripristino integrale che attribuisca un doppio vantaggio

  • art. 1455 c.c.

    la risoluzione presuppone che l'inadempimento non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte; la valutazione della gravità del vizio resta apprezzamento di merito se sorretto da motivazione congrua

  • art. 1453 c.c.

    la risoluzione del contratto può accompagnarsi al risarcimento del danno, ma quest'ultimo non può essere liquidato in modo da cumulare indebitamente la reintegrazione dello stato anteriore con l'utilità del corretto adempimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla non sindacabilità in cassazione della rivalutazione del fatto, nei limiti del controllo motivazionale

  • Cass. Sez. U, n. 24148/2013

    il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito volto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto

  • Cass. Sez. U, n. 8053/2014

    la motivazione è censurabile solo se apparente o al di sotto del minimo costituzionale

  • Cass. Sez. 2, n. 8889/2011

    il risarcimento aggiuntivo alla risoluzione non può assumere funzione di reintegrazione in forma specifica se ciò comporta un duplice beneficio per il committente

  • Cass. Sez. 2, n. 19103/2012

    il danno da vizi dell'opera va commisurato alla natura dell'appalto e agli interventi realmente necessari, evitando che il ripristino produca una res qualitativamente migliore di quella originaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la decisione di merito proponendo una mera lettura alternativa delle prove e dei fatti, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e non apparente.
  • In tema di appalto, la gravità dei vizi e la conseguente idoneità dell'opera alla sua destinazione sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Il risarcimento del danno spettante al committente per i vizi dell'opera, pur essendo autonomo rispetto alla risoluzione e alla riduzione del prezzo, deve essere liquidato in modo proporzionato e non può coincidere automaticamente con il costo del rifacimento integrale se ciò attribuisce al danneggiato sia il ripristino dello stato precedente sia l'utilità dell'esatto adempimento.
  • Quando l'opera presenta vizi che ne impediscono l'uso conforme alla destinazione, la verifica del pregiudizio risarcibile deve tenere conto della concreta natura dell'appalto e dell'effettiva entità degli interventi necessari, evitando soluzioni che conducano a un miglioramento della res rispetto a quella originariamente pattuita.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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