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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36585/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione di crediti: una società aveva acquistato dall'altra i crediti risultanti dal bilancio, rimasti non incassati, e aveva poi chiesto in giudizio la risoluzione del contratto, in via di diritto o per inadempimento, lamentando che la cedente non avesse consegnato la documentazione giustificativa dei singoli crediti ceduti. Il tribunale aveva respinto la domanda di risoluzione ma aveva condannato la cedente a consegnare i documenti, mentre la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, in sintesi, che l'appello era invece specifico perché indicava le parti della decisione di primo grado censurate e le ragioni delle doglianze; ha contestato la declaratoria di inammissibilità per asserita commistione tra fatto e diritto; ha inoltre censurato come apparente la motivazione con cui la corte d'appello aveva aggiunto che i fatti indicati erano nuovi e quindi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi relativi all'art. 342 c.p.c. e alla motivazione apparente. Ha affermato che, in materia di appello, non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, essendo sufficiente che l'atto consenta di individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati e le ragioni della critica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché riesamini l'appello applicando i principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richiesti formalismi, trascrizioni integrali o un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio processuale denunciato in cassazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il dovere di motivazione effettiva della decisione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo; in tema di impugnazioni, conta la sostanza dell'atto e non il formalismo.

  • art. 6 CEDU

    Le norme processuali vanno interpretate evitando eccessi di formalismo, in modo da favorire, per quanto possibile, l'esame della domanda nel merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una formula meramente assertiva non è sufficiente.

  • art. 1262 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione del motivo di appello in relazione alla consegna dei documenti giustificativi dei crediti ceduti.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria di risoluzione di diritto del contratto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nella domanda originaria di risoluzione per inadempimento del contratto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come motivo assorbito in tema di spese, senza statuizione nel merito da parte della Cassazione.

Massime di principio

  • L'appello è specifico e ammissibile quando consente di identificare chiaramente i capi della decisione impugnata e le ragioni della critica, senza necessità di formule sacramentali, trascrizioni integrali o un progetto alternativo di sentenza.
  • Il giudice dell'impugnazione deve valutare la specificità dell'atto in concreto e secondo sostanza, evitando di trasformare l'art. 342 c.p.c. in un filtro eccessivamente formalistico che impedisca l'accesso al merito.
  • La motivazione è apparente quando la statuizione è solo assertiva e non espone il percorso logico-giuridico che consente di comprendere perché l'impugnazione sia stata ritenuta inammissibile.
  • In tema di nullità processuali, rileva il raggiungimento dello scopo dell'atto: se la controparte ha potuto articolare difese compiute, ciò depone per la chiarezza e la sufficienza dell'impugnazione.
  • Le norme processuali, specie in materia di impugnazioni, vanno interpretate in modo conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale e al favor per la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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