Cassazione Civile, Ordinanza n. 01923/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di immobili contigui in relazione a uno scarico fognario. I resistenti avevano convenuto in giudizio le ricorrenti chiedendo l'accertamento del diritto di mantenere il collegamento della tubazione fognaria della loro abitazione alla conduttura insistente sul fondo vicino, sostenendo di averlo acquistato per usucapione, nonché la condanna al ripristino del tratto di impianto che le controparte avevano interrotto durante lavori di ristrutturazione. Le convenute avevano contestato, tra l'altro, la possibilità stessa di far valere un diritto reale su un allaccio abusivo e l'esistenza dei presupposti dell'usucapione, compresa l'apparenza della servitù e la durata ultraventennale del suo esercizio; inoltre avevano proposto domanda riconvenzionale per danni derivanti da un impianto di smaltimento dei liquami asseritamente irregolare. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di scarico. Le soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: omesso esame del fatto decisivo costituito dall'asserita abusività dello scarico; violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. per difetto di prova degli elementi costitutivi dell'usucapione e per eccessivo affidamento su una sola testimonianza; violazione dell'art. 1061 c.c. per mancato accertamento del requisito dell'apparenza della servitù; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di ulteriori prove testimoniali che avrebbero dimostrato la recente realizzazione del tubo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare un fatto storico decisivo, cioè il carattere abusivo dello scarico fognario in assenza delle necessarie autorizzazioni, e avesse altresì omesso ogni concreto accertamento sul requisito dell'apparenza della servitù, necessario per l'usucapione ex art. 1061 c.c. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio sussiste quando il giudice di merito omette del tutto di considerare un fatto storico decisivo, principale o secondario, che risulti dagli atti e sia stato oggetto di discussione tra le parti.
violazione o falsa applicazione dell'art. 1061 c.c.
La censura è fondata quando il giudice di merito non applica o non considera il requisito legale dell'apparenza della servitù ai fini dell'usucapione.
La dedotta nullità per violazione delle regole di valutazione della prova resta assorbita se la cassazione interviene per vizi logici e di diritto più radicali.
Per l'usucapione della servitù è necessario l'esercizio del possesso utile per il tempo previsto dalla legge, con prova degli elementi costitutivi da parte di chi la invoca.
Le servitù non apparenti non possono usucapirsi; l'apparenza richiede opere visibili e inequivoche idonee a rendere palese l'asservimento del fondo.
Chi deduce l'acquisto per usucapione deve provare i fatti costitutivi del diritto invocato.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La parte ricorrente deve indicare specificamente le sedi processuali in cui il fatto decisivo è stato dedotto e discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità della censura è necessario il deposito degli atti e documenti rilevanti nei modi prescritti.
La doglianza sulla mancata valutazione delle prove viene esaminata solo se incide su un decisivo fatto storico, altrimenti resta assorbita o inidonea a fondare da sola la cassazione.
La violazione delle regole di valutazione della prova è prospettabile solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In tema di usucapione di servitù, il giudice di merito deve accertare in modo espresso sia la sussistenza del possesso utile per il tempo di legge, sia il requisito dell'apparenza, mediante opere visibili e inequivoche che rivelino l'asservimento del fondo.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando quel fatto sia potenzialmente idoneo a mutare l'esito della lite.
- La servitù usucapibile richiede un apparato materiale esteriormente percepibile: non basta la mera presenza di tubazioni o di un collegamento funzionale se non vi siano segni oggettivi e riconoscibili dell'asservimento.
- La parte che invoca l'usucapione sopporta l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del diritto, compresa la visibilità dell'opera e la sua permanenza nel tempo.
- Quando il giudice di legittimità rileva un vizio assorbente che impone un nuovo esame della fattispecie, restano assorbiti i motivi che attengono a ulteriori profili istruttori o valutativi.
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