Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1471/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) emessa dal Tribunale di Bergamo in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il PM ha dedotto la violazione di legge della dichiarazione di tenuità sostenendo che, alla luce della complessiva condotta dell'imputato (pericolose manovre di fuga in strada, attraversamento di quattro incroci con semaforo rosso, percorrenza contromano di un lungo tratto a senso unico, colluttazione con gli agenti con lesioni cagionate, stato di ebbrezza con elevato tasso alcolemico), il reato non poteva ritenersi di particolare tenuità.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso del Procuratore non sollevasse una vera e propria questione di violazione di legge ma censurasse l'insufficienza e l'illogicita della motivazione circa la tenuità del fatto, ossia una questione di merito attinente alla valutazione del compendio probatorio. Avendo il ricorso presentato motivazioni non riassumibili in un vizio di diritto, la Corte ha disposto la conversione del ricorso immediato in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio di merito di secondo grado. Inoltre la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata emessa in udienza pubblica (non come sentenza predibattimentale inappellabile) e pertanto era ordinariamente appellabile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il Tribunale l'ha richiamata per dichiarare la non punibilità del reato contestato, ritenendo l'offesa di tenuità.

  • art. 337 cod. pen.

    Disposizione che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; il Pubblico Ministero ha sostenuto che, per la gravità della condotta descritta, tale fattispecie non poteva rientrare nella previsione di particolare tenuità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e art. 554-bis cod. proc. pen.

    Riforma che ha introdotto la procedura predibattimentale per alcune sentenze inappellabili. La Corte ha rilevato che il procedimento era stato instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma e che la sentenza impugnata non è stata emessa nella forma predibattimentale; quindi resta appellabile.

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla sentenza predibattimentale inappellabile; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata rientrasse in quel modello, confermando la via dell'appello ordinario.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso immediato del Pubblico Ministero per cassazione e prevede la conversione in appello se il motivo attiene a vizi della motivazione o a questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

  • art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Individua tra i motivi di ricorso per cassazione i vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse dal PM fossero riconducibili a tale categoria e quindi non proponibili nel ricorso immediato, comportando la conversione in appello.

Massime di principio

  • Se il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contesta la valutazione del merito o la congruità della motivazione (insufficienza o illogicità), la Corte può convertire il ricorso in appello: le questioni di merito vanno decise in sede di secondo grado e non in sede di legittimità.
  • Una sentenza che dichiara la non punibilità per particolare tenuità può essere sindacata in appello quando è stata emessa in udienza pubblica e non nella forma predibattimentale inappellabile introdotta dalla Riforma Cartabia.
  • La qualificazione della condotta come di 'particolare tenuità' è essenzialmente una valutazione di fatto e di merito che richiede il riesame del compendio probatorio; pertanto non è normalmente rimessa al controllo di legittimità salvo specifici profili di diritto.
  • Per ottenere l'annullamento in sede di cassazione è necessario proporre vizi di diritto riconoscibili in quella sede; se l'impugnazione si fonda su valutazioni probatorie o critiche della motivazione, il rimedio corretto è l'appello.
  • Difensore e Pubblico Ministero devono calibrarne il tipo di impugnazione: argomentazioni sostanzialmente probatorie o critiche della motivazione devono essere esposte in appello, mentre in cassazione occorre indicare chiari profili di violazione di norma sostanziale o procedurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.