Cassazione Civile, Ordinanza n. 33571/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di usucapione, rigettata nei gradi di merito perché i giudici avevano ritenuto non provato il possesso ad usucapionem e, in particolare, esclusa l'interversione del possesso successiva alla originaria detenzione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, che la Corte riassume come censure di merito: contestazione dell'accertamento del fatto, della valutazione delle prove acquisite e della ritenuta irrilevanza delle lettere raccomandate richiamate dal ricorrente. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto condivisibile la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi si risolvevano in doglianze sul merito non scrutinabili in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente né manifestamente illogica; inoltre, le lettere raccomandate invocate dal ricorrente sono state considerate prive di decisività. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato come base della proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
prevede, in presenza dei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-bis dello stesso art. 13
richiamato quale parametro dell'importo ulteriore da versare a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la mera rivalutazione del fatto e delle prove, quando la censura mira solo a sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il giudice di merito è il solo competente a individuare le fonti del proprio convincimento, a valutare attendibilità e concludenza delle prove e a selezionare quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in modo apparente o presenta vizi macroscopici di illogicità; non è sufficiente la mera dissociazione del ricorrente dalla valutazione probatoria compiuta nei gradi di merito.
- Quando il ricorso si limita a reiterare doglianze già svolte senza introdurre argomenti nuovi, la memoria non è idonea a superare le ragioni di inammissibilità già evidenziate.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Come è indicizzato
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