Cassazione Civile, Ordinanza n. 04068/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma di denaro nei confronti di due soggetti. In primo grado l'opposizione al decreto era stata accolta; la creditrice aveva poi impugnato la decisione e la Corte d'appello di Roma aveva accolto l'impugnazione, rigettando l'opposizione e confermando l'ingiunzione. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro la sentenza d'appello. Nella fase di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto successivamente accettato dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, rinuncia accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., richiamata dall'art. 380-bis c.p.c., perché la rinuncia ha precluso l'esame del ricorso. Ha altresì escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese in ragione dell'accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, nel contesto del procedimento camerale, preclude l'esame del ricorso e impedisce l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie connesse alla decisione nel merito.
Non ricorrono i presupposti per la condanna aggravata quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata prima dell'esame del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione per rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito del ricorso e preclude l'adozione di statuizioni sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. collegate alla definizione del ricorso.
- Quando la rinuncia è accettata, la Corte può omettere la regolazione delle spese e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso principale.
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