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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21255/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente censura che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto incombere sulla parte danneggiata l'onere di provare il nesso di causalità, mentre sarebbe spettato al custode della cosa dimostrare il caso fortuito (prova liberatoria). Il motivo è ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio della decisione impugnata: la decisione ha avuto ad oggetto la mancata prova del nesso causale da parte del danneggiato (e non la valutazione della prova liberatoria del custode). La Corte richiama inoltre che non sempre la fattispecie rientra nell'art. 2051 c.c. (va distinta la responsabilità per il dinamismo della cosa dalla responsabilità per attività colpevole dell'uomo, es. difetto di manutenzione) e che il nesso causale può essere ritenuto provato anche quando è più probabile che non lo sia (preponderanza probabilistica). Nel caso concreto la corte di merito ha ritenuto non provato il nesso causale in capo alla danneggiata sulla base della CTU, sicché l'assunto del ricorso circa l'onere di provare il caso fortuito da parte del custode non attiene alla ratio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00 oltre euro 200,00 per rimborsi ed oltre spese generali. Ha altresì preso atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Riferimento alla disciplina della responsabilità per la custodia delle cose: la Corte osserva che non tutte le fattispecie concorrono automaticamente nell'alveo dell'art. 2051 c.c., distinguendo il danno dovuto al 'dinamismo' della cosa dal danno dovuto a attività colpevole dell'uomo (es. mancata manutenzione). In generale, in tema di responsabilità per cose in custodia, grava sul danneggiato la prova del nesso causale mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria (caso fortuito).

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n. 115/2002

    inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012

    Norma richiamata ai fini dell'individuazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato dal ricorrente; la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità per le cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra il dinamismo della cosa e il danno subito; solo dopo che tale nesso è stato dimostrato, incombe sul custode l'onere di provare l'esistenza di un caso fortuito che lo esoneri dalla responsabilità.
  • Va distinta la responsabilità derivante dal 'dinamismo' della cosa (art. 2051 c.c.) dalla responsabilità per attività colposa dell'uomo collegata alla cosa (es. difetto di manutenzione): le diverse qualificazioni hanno conseguenze diverse sull'onere probatorio e sulla regola di responsabilità.
  • Il nesso causale non richiede sempre la certezza assoluta: può essere ritenuto provato quando la fattispecie risulti più probabile che non (criterio della prevalenza probabilistica).
  • Se la corte di merito valuta nei fatti che il nesso causale non è provato sulla base di una consulenza tecnica (CTU) o di altra prova, quella valutazione fattuale è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo che si censuri la regola di sufficienza causale applicata.
  • In impugnazioni che non colgono la ratio decidendi (ossia non incidono concretamente sul punto decisivo della sentenza), il ricorso può essere dichiarato inammissibile; quindi nella redazione del ricorso è essenziale individuare e criticare la vera motivazione della decisione impugnata.
  • Prassi consigliata per il danneggiato: raccogliere e documentare prove sul nesso causale (CTU, fotografie, testimoni, documentazione sulla dinamica) e, se possibile, prove che escludano cause alternative; per il custode: documentare la corretta manutenzione e circostanze di evento imprevedibile/irresistibile se si intende invocare la responsabilità esclusiva del caso fortuito.

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