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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31985/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva da una causa ereditaria promossa originariamente da una parte poi deceduta contro il fratello. Dopo la sentenza di primo grado, gli eredi hanno proposto appello; la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo annuale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. nel testo ratione temporis e calcolando la notifica dell'appello oltre la scadenza. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del contraddittorio, perché la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio l'inammissibilità senza sottoporre la questione alle parti; 2) violazione degli artt. 327 e 328, comma 3, c.p.c., poiché poco prima della scadenza del termine lungo era intervenuto il decesso della parte originaria, evento che avrebbe prorogato il termine di impugnazione; 3) erronea regolazione delle spese. Il controricorrente ha sostenuto che l'impugnazione era comunque tardiva e ha contestato l'applicabilità del principio di scissione degli effetti della notifica effettuata dall'avvocato abilitato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva considerato che la parte originaria era deceduta dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sicché operava la proroga del termine lungo ex art. 328, comma 3, c.p.c. Nel caso concreto, tuttavia, poiché il termine lungo applicabile era ancora quello annuale previsto dal testo originario dell'art. 327 c.p.c., la proroga era di sei mesi; il termine scadeva quindi il 12 maggio 2013, che cadendo di domenica slittava ex art. 155, comma 3, c.p.c. al 13 maggio 2013. Poiché l'atto di appello era stato spedito per la notifica in tale data, esso risultava tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare un vizio processuale relativo alla dichiarazione d'ufficio di inammissibilità senza contraddittorio

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis prevedeva il termine lungo annuale per impugnare; nel caso concreto è stato posto a base del calcolo della tardività

  • art. 328, comma 3, c.p.c.

    "Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento"

    se dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione interviene la morte di una parte, il termine di impugnazione si proroga per tutte le parti; nella specie la proroga ha reso tempestivo l'appello

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato quale norma che individua gli eventi interruttivi rilevanti ai fini della proroga del termine di impugnazione

  • art. 155, comma 3, c.p.c.

    se il termine scade in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1

    consente la notificazione eseguita dall'avvocato munito di procura e autorizzazione, a cui si applica la scissione degli effetti della notifica

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    la tempestività della notifica si valuta con riguardo alla data di consegna del plico all'agente postale secondo le modalità previste dalla legge

Massime di principio

  • Quando, dopo la pubblicazione della sentenza e dopo il decorso della metà del termine lungo, interviene uno degli eventi interruttivi di cui all'art. 299 c.p.c., il termine per impugnare si proroga per tutte le parti secondo l'art. 328, comma 3, c.p.c., con durata commisurata al termine lungo concretamente applicabile.
  • Nel regime del termine lungo annuale, la proroga conseguente all'evento interruttivo è di sei mesi; se la scadenza cade in giorno festivo, opera la proroga automatica al primo giorno non festivo ex art. 155, comma 3, c.p.c.
  • Ai fini della tempestività della notificazione eseguita dall'avvocato autorizzato, rileva la data di consegna del plico all'agente postale, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
  • Se la questione della tardività dell'impugnazione dipende dal mancato computo di una proroga legale del termine, la declaratoria di inammissibilità è erronea e va cassata con rinvio perché il giudice di merito rivaluti la tempestività dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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