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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24609/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) emessa dal Tribunale di Isernia. Il Procuratore Generale deduceva: 1) applicazione di una pena illegale rispetto alla previsione normativa per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) Cod. Strada), 2) omissione nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoria per la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale fondato solo in parte. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile per mancata specificazione circa l'illegalità della pena; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che la sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. debba essere applicata d'ufficio anche nelle sentenze di patteggiamento. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Isernia in diversa composizione per provvedere su quel punto; il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. c)

    all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni

    La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per la fattispecie; il giudice che decide ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deve applicarla d'ufficio anche se le parti non l'hanno inclusa nell'accordo.

  • Codice di Procedura Penale, art. 444 (patteggiamento)

    Nelle sentenze emesse su richiesta delle parti il risultato concordato sul quantum della pena vincola il giudizio; nondimeno il giudice ha l'obbligo di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge quando conseguono di diritto alla fattispecie.

  • Codice di Procedura Penale, art. 448, comma 2-bis

    Stabilisce limiti e motivi di impugnazione per le sentenze di patteggiamento; tuttavia la giurisprudenza riconosce che le questioni relative alle sanzioni amministrative accessorie possono essere impugnate autonomamente anche oltre questi limiti.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e Sez. 4/5 richiamate)

    La Corte ha richiamato consolidati precedenti secondo cui: a) la nozione di pena illegale riguarda sanzioni contra o extra lege, non errori di computo che restano questioni di illegittimità; b) l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento richiede motivi specifici e circostanziati volti a dimostrare l'illegalità della pena applicata.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma penale sostanziale, anche se non contemplate nell'accordo tra le parti.
  • La Cassazione può censurare una sentenza di patteggiamento solo per "pena illegale": cioè quando la sanzione inflitta è contra o extra legem; i motivi devono essere specifici e dimostrare che la pena eccede la cornice normativa.
  • Una censura generica che lamenta una pena "diversa" senza spiegare in quale misura o per quale motivo la pena ecceda i parametri di legge è destinata ad essere dichiarata inammissibile.
  • L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria comporta annullamento limitato della sentenza e rinvio al giudice di merito per l'applicazione dell'accessorio, senza invalidare automaticamente l'intero accordo.
  • Occorre distinguere tra pena illegale (violazione della legge sostanziale, contra/extra legem) e pena illegittima (errore di determinazione o computo all'interno della cornice legale); solo la prima è motivo pienamente incisivo in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento.
  • Per i reati da guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 C.d.S., la sospensione della patente è una conseguenza obbligatoria e va sempre valutata e disposta dal giudice.

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