Cassazione Penale, Sentenza n. 5226/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (applicata il 7/02/2024) per il reato di detenzione ai fini di cessione di 100 g di cocaina. Il ricorrente deduceva: errore nella valutazione del "mutato quadro indiziario" conseguente alla corretta trascrizione di una intercettazione ambientale; rilevanza delle dichiarazioni del coindagato Nino Mastrorilli che avrebbero in parte scagionato il ricorrente; favorevole parere del P.M. alla revoca; vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto non attendibili le dichiarazioni di Mastrorilli e per avere attribuito valore probatorio preponderante alle dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato Michelangelo Maselli, nonostante esse fossero di "teste de relato" e fossero smentite dalla fonte.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto insufficiente e illogica la motivazione del Tribunale su più punti: valutazione frammentaria e non rigorosa delle dichiarazioni del Mastrorilli (che non avevano totalmente scagionato il ricorrente e contenevano rilievi sul suo coinvolgimento), eccessivo e ingiustificato affidamento sulle dichiarazioni di Maselli senza adeguati riscontri individualizzanti; valutazione semplicistica dell'errore di trascrizione della intercettazione. Per tali carenze la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo giudizio, con invito a riesaminare compiutamente la prova intercettiva, le dichiarazioni dei coindagati e la loro attendibilità.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'appello ex art. 310 c.p.p.
usato per inquadrare la sede di gravame (appello contro ordinanza in materia cautelare)
istanza di revoca ex art. 299 c.p.p.
norma richiamata come base procedurale per la richiesta di revoca della misura cautelare
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
contestazione per detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti
norma sostanziale che definisce il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio)
contestata violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p.
richiamato in relazione ai requisiti di motivazione dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse carente e non conforme ai canoni richiesti dall'art. 273
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione al riscontro individualizzante
la Corte ha valutato che il presunto riscontro individualizzante addotto (annotazione "congnato N.") non forniva un valido riscontro alla dichiarazione etero-accusatoria e non poteva sorreggere il valore probatorio attribuito dal Tribunale
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
rinvio al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
norma procedurale che disciplina la competenza e l'ulteriore valutazione in caso di annullamento con rinvio
Massime di principio
- La valutazione della revoca di una misura cautelare richiede una motivazione completa, logica e rigorosa: il giudice deve esaminare nel loro insieme tutte le nuove emergenze probatorie e spiegare perché esse non incidono sulla gravità indiziaria.
- Le dichiarazioni di coindagati legati da rapporti di affinità o parentela vanno valutate con particolare cautela; tuttavia il giudice non può liquidarle come "non spontanee" senza argomentazione dettagliata che consideri il contenuto complessivo, il contesto e la possibile contraddittorietà interna.
- Non è possibile attribuire valore probatorio determinante a dichiarazioni di "teste de relato" o etero-accusatorie senza riscontri concreti e individualizzanti; annotazioni o trascrizioni dubbie non costituiscono di per sé riscontri sufficienti.
- Errori o discrepanze di trascrizione nelle intercettazioni richiedono un esame approfondito del contesto e, se significative, devono essere valutate come possibili elementi capaci di alterare il quadro indiziario, non semplicemente derubricate a "stili espressivi".
- In presenza di carenze motivazionali rilevanti nella decisione di merito, la via corretta è l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito compia una nuova valutazione conforme ai principi di completezza e coerenza argomentativa.
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