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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21898/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una cooperativa e una persona che rivestiva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e che era stata formalmente assunta come impiegata. La Corte d’appello aveva escluso la natura subordinata del rapporto, confermando l’annullamento della contribuzione accreditata sulla posizione assicurativa della lavoratrice e la legittimità del recupero della pensione erogata. Nel ricorso principale si denunciavano: nullità della sentenza per motivazione meramente adesiva e asserita lesione del contraddittorio; violazione delle norme sulla subordinazione e sulle presunzioni, sostenendo che documenti come lettera di assunzione, orario, retribuzione, richieste di ferie e permessi e coordinamento con l’ufficio dimostrassero l’effettiva subordinazione; erronea applicazione delle norme previdenziali e penali sul dolo, deducendo che non vi fosse artificio o raggiro e che la contribuzione dovesse restare valida ai fini pensionistici; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento di un rapporto autonomo e di imputazione dei contributi alla Gestione separata. Nel ricorso incidentale la cooperativa sosteneva, in senso convergente, che la subordinazione dovesse essere riconosciuta e che non vi fosse alcun dolo, anche per la presenza di una retribuzione predeterminata e dell’inserimento nell’organizzazione aziendale; in via ulteriore, chiedeva che i contributi già versati fossero considerati consolidati o trasferiti alla gestione competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, escludendo che la Corte d’appello si fosse limitata a una motivazione per relationem meramente acritica o avesse violato il contraddittorio; ha poi reputato non fondate, e in parte inammissibili perché dirette a un riesame del fatto in presenza di doppia conforme, le censure sulla subordinazione. Ha confermato il principio secondo cui, quando l’INPS disconosce alla radice un rapporto subordinato ritenuto fittizio, grava su chi lo invoca l’onere di provarne gli elementi costitutivi, e la valutazione di merito era stata coerente nel valorizzare l’autonomia decisionale e direttiva della persona formalmente assunta, incompatibile in concreto con il vincolo di subordinazione. Quanto alla pensione e al preteso dolo, la Corte ha ritenuto non decisivo l’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, perché presuppone un valido rapporto assicurativo, e ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale sulla fittizietà del rapporto e sull’accordo doloso che aveva determinato l’accreditamento della contribuzione. Infine ha escluso l’omessa pronuncia sulla domanda relativa alla Gestione separata, osservando che la questione era stata esaminata e respinta per più ragioni, tra cui la diversità delle gestioni, l’assenza di domanda di restituzione dei contributi da parte della cooperativa e l’accordo doloso. La cooperativa è stata condannata a rifondere le spese all’INPS; per entrambe le impugnazioni è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non era apparente né meramente adesiva, poiché la Corte territoriale ha svolto un autonomo vaglio critico delle risultanze e delle censure.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ritenuta rispettata.

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è stata lesione del contraddittorio, poiché i fatti valorizzati erano già stati sottoposti al processo.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non è stato violato, avendo il giudice esaminato e confutato le censure.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto mediante la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

  • art. 1 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    Richiamato nel quadro della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 1 L. 3 aprile 2001, n. 142

    È evocato per sostenere la possibile coesistenza tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, ma non basta a superare l’accertata fittizietà del rapporto subordinato.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare gli elementi costitutivi della subordinazione grava su chi la invoca.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere idonee a dimostrare in modo certo la subordinazione, cosa non avvenuta.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio sono state respinte.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove da parte del giudice di merito non è stata ritenuta viziata.

  • art. 80, comma 1, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422

    Richiamato nel quadro delle contestazioni sulla contribuzione e sul trattamento pensionistico.

  • art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88

    Richiamato nella disciplina previdenziale rilevante per il recupero e la gestione della contribuzione.

  • art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818

    Opera solo in presenza di un valido rapporto assicurativo; non tutela una situazione di fittizietà originaria.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dalle parti nel tentativo di attribuire rilevanza al rapporto di fatto, ma non decisivo in presenza di rapporto artificioso.

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo è evocato come presupposto per escludere il legittimo affidamento sulla pensione e sulla contribuzione accreditata.

  • art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412

    Richiamato nel ricorso incidentale sul tema della contribuzione e della tutela previdenziale.

  • art. 12 L. 22 luglio 1966, n. 613

    Richiamato nel ricorso incidentale sul regime previdenziale applicabile.

  • art. 116, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Evocato nel ricorso incidentale per sostenere il consolidamento della contribuzione versata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia, perché la domanda sulla Gestione separata è stata esaminata e respinta.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Conseguenza del rigetto integrale delle impugnazioni: obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem non è illegittima quando il giudice di appello non si limita a un richiamo acritico, ma manifesta di condividere la decisione precedente dopo un autonomo esame delle censure e dei dati rilevanti, così da rendere intelligibile il percorso argomentativo.
  • In materia di rapporto di lavoro subordinato dedotto come presupposto della posizione assicurativa-previdenziale, chi invoca il rapporto ha l’onere di provarne gli elementi costitutivi, in particolare la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; la mera veste formale dell’assunzione, o singoli indici come ferie, permessi o retribuzione predeterminata, non sono di per sé decisivi.
  • Quando l’INPS contesta in radice l’esistenza di un rapporto subordinato ritenuto fittizio, la contestazione non integra una eccezione in senso stretto ma una difesa contro un elemento costitutivo della pretesa, sicché non grava sull’ente l’onere di provare l’insussistenza del rapporto.
  • L’accertamento della subordinazione va compiuto in concreto, considerando l’effettivo atteggiarsi del rapporto e l’autonomia decisionale del prestatore; la compatibilità teorica tra carica societaria e subordinazione non impedisce di negare la subordinazione quando, in fatto, la persona impartisce direttive e non le riceve.
  • Le norme che presuppongono un valido rapporto assicurativo e una posizione previdenziale regolare non possono essere invocate per consolidare contributi accreditati in forza di un rapporto geneticamente fittizio o artificiosamente creato.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice, pur non accogliendo la domanda, la esamina espressamente e la rigetta con una motivazione che affronta il suo contenuto sostanziale.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o un più favorevole coordinamento degli indizi, in presenza di una doppia conforme di merito, tendono a trasformare impropriamente il motivo di diritto in una richiesta di nuovo giudizio sul fatto e sono quindi inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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