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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21828/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di addebito emesso per il recupero di somme corrispondenti a note di rettifica sui modelli DM/10, relative a un periodo compreso tra giugno 2015 e novembre 2017. La società aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento dell’opposizione, sul presupposto che la revoca degli sgravi non potesse estendersi al beneficio integralmente fruito in periodi nei quali la posizione contributiva era regolare, e che la regolarità dovesse essere valutata solo con riferimento al periodo di effettivo godimento, senza una sorta di decadenza ex post legata a successive irregolarità. L’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, del D.M. 30 gennaio 2015 e dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, sostenendo che la revoca degli sgravi può investire anche l’intero beneficio indebitamente fruito quando venga accertata la mancanza dei requisiti contributivi, che l’onere di provare il diritto agli sgravi grava sul datore di lavoro, che il DURC non ha valore costitutivo ma solo certificativo e non impedisce il recupero di benefici indebitamente fruiti, e che la mancata previa segnalazione dell’irregolarità da parte dell’ente non rende inesigibili le differenze contributive. La società resistente ha difeso la correttezza delle decisioni di merito e ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’istituto previdenziale. Ha ritenuto fondato il motivo di violazione di legge e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Torino, rinviando alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha affermato che la regolarità contributiva è presupposto necessario e costante per il riconoscimento degli sgravi; il DURC è condizione necessaria ma non sufficiente e non ha valore costitutivo; l’eventuale omissione dell’ente nell’attivare la procedura di regolarizzazione non rende di per sé inesigibili i contributi recuperati, né consente una regolarizzazione ex post al di fuori dello specifico procedimento previsto dalla disciplina speciale. Ha anche precisato che un’eventuale responsabilità dell’ente per omissioni procedimentali potrebbe rilevare solo sul diverso piano risarcitorio, non in questa causa.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006

    La regolarità contributiva è requisito necessario per fruire degli sgravi e dei benefici contributivi; il DURC è condizione indispensabile ma non sufficiente, poiché occorre anche l’assenza di violazioni nelle materie rilevanti e il rispetto degli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi.

  • D.M. 30 gennaio 2015

    La procedura di regolarizzazione prevista dalla disciplina speciale ha natura eccezionale e consente la sanatoria delle irregolarità solo secondo il relativo procedimento, non in modo indeterminato o ex post in qualsiasi tempo.

  • art. 1, comma 118, L. 190/2014

    È richiamato insieme alla disciplina sugli sgravi contributivi quale norma rilevante per il regime dei benefici, la cui fruizione resta subordinata alla regolarità contributiva.

  • art. 7, D.M. 24 ottobre 2007

    La disciplina procedimentale della regolarizzazione è eccezionale e, una volta attivata e conclusa, può far perdere all’irregolarità la capacità ostativa al riconoscimento delle agevolazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Per l’accesso agli sgravi o benefici contributivi la regolarità contributiva deve sussistere come presupposto attuale e verificabile; non è sufficiente il mero possesso formale del DURC se la posizione contributiva risulta in realtà irregolare.
  • Il DURC ha funzione certificativa e non costitutiva: in caso di contestazione giudiziale, l’effettiva regolarità contributiva può e deve essere accertata dal giudice, e il documento non impedisce all’ente di recuperare benefici indebitamente fruiti.
  • L’omessa attivazione da parte dell’ente della procedura di regolarizzazione non impedisce il recupero delle agevolazioni, salvo che sia dimostrato un autonomo danno risarcibile per la perdita della chance di regolarizzare la posizione.
  • La sanatoria delle irregolarità contributive è ammessa solo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla disciplina speciale; non è consentita una regolarizzazione generalizzata, libera e retroattiva.
  • L’onere di provare il diritto al beneficio contributivo grava sul datore di lavoro che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimento
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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