Cassazione Penale, Sentenza n. 3519/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi: 1) vizio di motivazione per presunta mancanza e illogicità: la Corte d'appello avrebbe confermato apoditticamente la sentenza di primo grado, le testimonianze non basterebbero a dimostrare la responsabilità per ricettazione del telefono, il valore del bene (circa 100 euro) renderebbe possibile solo un diverso reato o l'applicazione di attenuanti/criteri di riduzione della pena (art. 712, art.131-bis, art.62 n.4 c.p. e attenuanti generiche); 2) travisamento delle prove per omessa considerazione degli elementi già dedotti in appello; 3) mancata acquisizione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., ossia mancata rinnovazione istruttoria con acquisizione della sentenza del Tribunale di Campobasso del 10/01/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, generici e diretti a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello e del primo giudice circa la responsabilità per ricettazione, osservando che la motivazione del giudice di merito era presente, logica e rispondeva alle censure (anche sul valore del bene e sul trattamento sanzionatorio). Il vizio per travisamento delle prove è stato escluso perché non indicato con specificità tale da dimostrare una macroscopica e manifesta discrepanza tra dichiarazioni e valutazione del giudice; la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta irrilevante rispetto al compendio probatorio acquisito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base delle prove sulla disponibilità e mancanza di giustificazione del possesso del telefono
Richiamato dal ricorrente come possibile fattispecie alternativa (appropriazione o diversa qualificazione dell'evento), la Corte ha ritenuto infondata tale ricostruzione, trattandosi di mera rielaborazione del merito
Norma sulle circostanze attenuanti c.d. equivalenti; evocata dal ricorrente per chiedere una diminuzione della pena, ma il giudice di merito ha valutato il trattamento sanzionatorio come congruo
Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i giudici del merito abbiano motivato la non applicabilità o la non ritenuta prevalenza dell'attenuante
art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma che consente il gravame per omessa assunzione di una prova decisiva; la Corte ha escluso il vizio per genericità della doglianza e per la non rilevanza della prova richiesta rispetto al compendio probatorio
Massime di principio
- In Cassazione non è permessa una semplice riesamina del merito: i motivi devono essere specifici, non generici, e non mirare a una riformulazione delle valutazioni probatorie dei giudici di merito
- La doglianza per travisamento della prova richiede una puntualizzazione precisa degli elementi contestati e la dimostrazione di una macroscopica e manifesta discrepanza tra il contenuto delle dichiarazioni e l'uso che ne ha fatto il giudice
- In caso di doppia conforme (stessa valutazione in primo e secondo grado) il sindacato di legittimità è assai più rigoroso: il ricorrente deve dimostrare che entrambi i giudici hanno compiuto un identico travisamento irreparabile
- La richiesta di acquisizione di documenti o di rinnovazione istruttoria va motivata dimostrando la rilevanza decisiva della prova richiesta; altrimenti viene ritenuta inammissibile o irrilevante
- Le questioni relative a determinazione della pena e all'applicazione di attenuanti sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo se emerge un vizio logico-giuridico manifesto nella motivazione del giudice di merito
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