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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23182/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato deduceva carenza di motivazione in ordine all'evento del reato, sostenendo che, al più, la condotta avrebbe potuto integrare il diverso reato di molestie. La censura mirava quindi a contestare la sufficienza della motivazione sulla sussistenza dell'evento tipico dello stalking e la sua distinzione rispetto alle mere molestie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché reiterativo delle doglianze già disattese in appello e contrastato da una motivazione della sentenza territoriale ritenuta adeguata. In particolare, la Corte di merito aveva valorizzato lo stato d'ansia della persona offesa, anche in relazione alla possibilità che l'imputato reiterasse le condotte, nonché l'attendibilità della persona offesa, corroborata da ampia e congrua motivazione e confermata anche da altre testimonianze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Il delitto di atti persecutori richiede la prova dell'evento tipico, qui individuato nello stato d'ansia della persona offesa, sostenuto dalla motivazione della sentenza di merito e dalle dichiarazioni della vittima corroborate da altri testi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Nel delitto di atti persecutori, l'evento tipico può essere desunto da una motivazione congrua che valorizzi lo stato d'ansia della persona offesa e la concreta idoneità delle condotte a determinarlo, anche alla luce della prospettiva di reiterazione delle condotte stesse.
  • La credibilità della persona offesa, se sorretta da motivazione ampia e congrua e corroborata da riscontri esterni, può legittimare la conferma dell'affermazione di responsabilità per stalking.
  • Quando la doglianza si risolve nella mera contrapposizione di una diversa qualificazione del fatto, senza evidenziare reali lacune argomentative della sentenza impugnata, il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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