Cassazione Civile, Ordinanza n. 14190/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata per il pagamento di sanzioni amministrative e interessi, pari a euro 51.861,59, conseguenti a una precedente ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità del lavoro a seguito di verbale della Guardia di Finanza che aveva accertato l'instaurazione di rapporti di lavoro non regolarizzati. La società ha impugnato la cartella davanti al Tribunale di Bari, che ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge per mancata interruzione del processo a seguito dell'estinzione delle società Equitalia e per asserita nullità della sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto estinto, oltre alla contestazione della difesa svolta da avvocato del libero foro; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le censure mosse contro la cartella riguardassero anche vizi sostanziali e non solo formali, con conseguente ammissibilità dell'opposizione; (3) violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibili le contestazioni sul merito della pretesa sanzionatoria, mentre esse sarebbero state deducibili in sede di opposizione alla cartella; (4) ulteriore omesso esame di fatti decisivi e travisamento dei fatti, per non avere la sentenza considerato la fondatezza dei vizi dedotti nel ricorso in opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia non comporta interruzione del processo e non impone la formale costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; il nuovo ente può validamente avvalersi del mandato difensivo già conferito. Ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. perché vi era doppia conforme di merito, che preclude la denuncia del vizio motivazionale. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ribadendo che, una volta notificata l'ordinanza-ingiunzione, l'opposizione proposta contro la cartella esattoriale può riguardare solo la legittimità dell'azione esecutiva dell'esattore e non la pretesa sanzionatoria in sé, né sotto il profilo della riferibilità del fatto né sotto quello della sua sanzionabilità. Il quarto motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del terzo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto i motivi formulati sotto questa rubrica sono stati ritenuti infondati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di appello, in presenza di doppia conforme.
L'opposizione alla cartella esattoriale non può essere utilizzata per contestare il merito della sanzione amministrativa già portata da ordinanza-ingiunzione notificata.
art. 1 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
L'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia determina successione nel rapporto controverso e non interruzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel ricorso per contestare la tardività dell'opposizione; la Corte non accoglie la censura perché le doglianze erano state qualificate come attinenti a vizi formali.
Cass. ord. n. 28741/2018
L'ente subentrante a Equitalia può avvalersi del mandato difensivo già conferito, senza necessità di nuova costituzione, se non svolge ulteriore attività difensiva con ministero di avvocato.
Cass. n. 7724/2022
In presenza di doppia conforme è precluso dedurre il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. ord. n. 15168/2015
Chi ha ricevuto ordinanza-ingiunzione non può, impugnando la cartella esattoriale, contestare la pretesa sanzionatoria nel merito, ma solo la legittimità dell'azione esecutiva dell'esattore.
Massime di principio
- L'estinzione per legge dell'ente riscossore originario e la successione del nuovo ente nel rapporto controverso non determinano, di regola, interruzione del processo né necessità di una nuova costituzione in giudizio quando l'ente subentrante non intenda svolgere ulteriore attività difensiva.
- Quando vi è doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorso per cassazione non può utilmente denunciare il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che sia dedotta una radicale divergenza tra le ragioni delle due decisioni nei limiti consentiti dalla giurisprudenza.
- Se la sanzione amministrativa è stata già portata a conoscenza dell'obbligato mediante ordinanza-ingiunzione, l'opposizione avverso la successiva cartella esattoriale non può riaprire il merito della pretesa sanzionatoria, ma può investire solo i profili di legittimità dell'azione esecutiva e della riscossione.
- La qualificazione delle doglianze come vizi formali o sostanziali rileva ai fini dei termini e dell'ammissibilità dell'opposizione, ma la parte che invoca un diverso inquadramento deve allegare e dimostrare concretamente la diversa natura delle censure.
- Il mandato difensivo originariamente conferito dall'ente estinto conserva efficacia verso l'ente subentrante nel giudizio pendente, nei limiti in cui non sopravvenga una nuova costituzione con diverso assetto difensivo.
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