Cassazione Penale, Sentenza n. 370/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la richiesta, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili (del 16/04/2021 e del 15/07/2022). Grimaldi sosteneva l'esistenza di una correlazione e di un "collegamento esecutivo" tra le condotte (violazioni del testo unico sugli stupefacenti) tali da configurare un unico programma criminoso, mentre la Corte di appello aveva ritenuto ostativa la rilevante estensione temporale e l'eterogeneità delle modalità esecutive delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui la continuazione (art. 671 c.p.p. con riferimento all'art. 81, comma secondo, c.p.) richiede che i reati costituiscano "parte integrante di un unico programma criminoso" originariamente progettato nelle sue linee essenziali. La Suprema Corte ha condiviso la valutazione della Corte di appello secondo cui l'ampio arco temporale (marzo 2016 - maggio 2017), la disomogeneità dei contesti (talvolta agendo da solo, talaltra quale responsabile di una struttura) e le modalità diverse di commissione dimostravano una propensione abituale al reato e non la preordinazione di un unico progetto criminoso, escludendo così la continuazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la possibilità, in sede esecutiva, di riconoscere la continuazione tra più condanne; la Corte interpreta l'istituto come applicabile solo quando i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue caratteristiche essenziali.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Prevede il cumulo giuridico favorevole (mitigazione) quando più reati siano tra loro continuativi; la Cassazione sottolinea che l'applicazione richiede la sussistenza di un progetto criminoso unitario e non può fondarsi su mere congetture o indici puramente presuntivi.
istituti di recidiva/abitudinarietà/professionalità nel reato
La sentenza distingue la continuazione da istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità, tendenza a delinquere) che disciplinano la reiterazione delinquenziale come espressione di "programma di vita" criminale; tali istituti non giustificano il riconoscimento della continuazione, che è invece orientata "favor rei" e richiede elementi di preordinazione.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova (o evidenze sufficienti) di un "programma criminoso" unitario concepito originariamente: non è sufficiente la mera ripetizione di reati simili.
- Elementi utili a dimostrare la continuazione: omogeneità delle modalità esecutive, contesto operativo comune, ruolo analogo dell'agente, prossimità temporale tra le condotte e segni di progettazione antecedente.
- Elementi che ostano al riconoscimento della continuazione: ampio arco temporale tra le condotte, eterogeneità del contesto (es. azioni compiute talvolta da solo e talvolta nell'ambito di una struttura organizzata), differenti modalità operative e mancanza di indizi concreti di una pianificazione unitaria.
- La valutazione non può fondarsi su mere congetture o indici di natura puramente presuntiva: l'onere probatorio grava su chi invoca la continuazione in sede esecutiva.
- Quando la reiterazione è espressione di una propensione abituale al reato, la situazione va valutata alla luce di istituti come la recidiva o l'abitualità, e non automaticamente come continuazione; la continuazione è un istituto di favore e richiede criteri più restrittivi.
- Prassi consigliata per il ricorrente in casi simili: produrre elementi fattuali concreti della progettazione (comunicazioni, ruoli fissi, identità di modus operandi, prove di coordinamento o pianificazione) e dimostrare la contiguità temporale e la sostanziale omogeneità delle condotte.
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