Cassazione Penale, Ordinanza n. 34730/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e respinte con motivazione логica, coerente e puntuale dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: in particolare, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., esclusa per la gravità del fatto e per la non occasionalità della condotta; e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice per il reato di evasione; la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato.
La causa di esclusione della punibilità è stata ritenuta non applicabile in ragione della gravità del fatto e della non occasionalità della condotta.
Le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la motivazione valorizzi la gravità concreta del fatto e la non occasionalità della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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