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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49746/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente per i capi 15 e 16 (contestazioni riconducibili, in via provvisoria, a illecita concorrenza con violenza o minaccia ex art. 513‑bis c.p. e estorsione ex art. 629 c.p., con contestuale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.). Il difensore denunciava: vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta gravità indiziaria (soprattutto in relazione all'interpretazione delle intercettazioni), omissione di valutazione delle trascrizioni e delle indagini difensive, errata identificazione dei destinatari delle conversazioni indiziarie, sovrapposizione e possibile concorso apparente di norme tra i capi 15 e 16, mancata spiegazione dell'aggravante mafiosa rispetto al ruolo soggettivo del ricorrente, carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e mancata motivazione sull'irrilevanza delle misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si riducessero a una rilettura alternativa dei fatti e delle intercettazioni, materia riservata alla valutazione di merito e sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, profili non riscontrati. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito circa il pervasivo controllo del mercato ittico da parte del gruppo criminale e l'esistenza di gravità indiziaria per i reati contestati, nonché adeguata la valutazione circa l'esigenza della misura cautelare più afflittiva alla luce del rischio di interazioni con l'esterno e della natura e intensità del dolo. Ha respinto le obiezioni sull'omissione di valutazioni delle indagini difensive come infondate. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamata solo per dare atto che la trattazione è avvenuta con contraddittorio cartolare; ricordata la procedura seguita.

  • Codice penale, art. 513‑bis

    Il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia riguarda l'acquisizione di posizione dominante attraverso condotte violente o intimidatorie che inquinano il mercato; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario potesse supportare tale fattispecie come ricostruita dal giudice di merito.

  • Codice penale, art. 629

    L'estorsione è stata ritenuta configurabile per la condotta di costrizione di un singolo pescatore a cedere l'intero pescato; la Corte ha confermato la distinzione tra estorsione e 513‑bis e la possibilità del concorso formale tra norme se ricorrono gli elementi.

  • Codice penale, art. 416‑bis.1

    La circostanza aggravante per metodo/agevolazione di tipo mafioso è stata applicata in ragione del contesto territoriale, del ruolo intimidatorio e della consapevolezza della finalità agevolatrice trasmessa dal soggetto di maggior spessore criminale (principio Sez. U. Chioccini richiamato).

  • Codice di procedura penale, art. 292, lett. c) e c)‑bis

    Riferimento alle deduzioni di vizio di motivazione e ai limiti delle censure di merito: la Corte ricorda che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Il collegio ha valutato la presunzione relativa prevista da tale articolo in relazione all'intensità del dolo e alla pericolosità dimostrata, motivando la necessità della misura cautelare più afflittiva.

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Richiamata in relazione all'obbligo di motivare l'adeguatezza delle misure cautelari alternative: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha escluso l'idoneità di misure meno afflittive.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha quindi disposto le relative statuizioni processuali e la condanna alle spese.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre in termini di legge questioni che consistono principalmente in una rivalutazione alternativa delle intercettazioni o dei fatti: l'interpretazione del contenuto delle conversazioni è riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La sussistenza della gravità indiziaria per reati complessi connessi al controllo di un mercato locale può essere valutata tenendo conto del contesto territoriale, del ruolo noto di esponenti criminali e della rilevanza 'ambientale' delle condotte intimidatorie, nonché delle precedenti condotte ritorsive.
  • L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 (metodo mafioso o agevolazione) può essere applicata anche se il singolo indagato non è l'esponente principale, purché sia dimostrabile la consapevolezza della finalità agevolatrice e l'utilizzo di modalità evocative del potere mafioso.
  • Il concorso tra il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia e l'estorsione non è escluso: si valuta la diversa natura e destinatari della violenza e l'effetto dell'azione sul funzionamento dell'attività economica rispetto alla coazione finalizzata a un profitto ingiusto.
  • Sulle esigenze cautelari, il giudice deve valutare e motivare la scelta della misura in rapporto all'intensità del dolo, alla pericolosità e al rischio di contatti/pressioni con l'esterno; la semplice prospettazione di misure alternative richiede una spiegazione concreta della loro idoneità a prevenire i rischi indicati.

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