Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 165 cod. pen.: i giudici di merito avevano subordinato la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante pagamento ad Enel Servizio Elettrico S.p.A. del controvalore dell'energia sottratta, nonostante l'assenza di costituzione di parte civile dell'ente danneggiato. Sosteneva che la locuzione "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" non potesse essere interpretata alla stregua dell'"adempimento dell'obbligo alla restituzione" in assenza di costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio, limitatamente alla condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena (l'obbligo ex art. 165 cod. pen. relativo al pagamento ad Enel), ritenendo che tale condizione non fosse ammissibile in assenza di costituzione di parte civile, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite del 27 aprile 2023. Ha inoltre chiarito che il reato di furto pluriaggravato contestato resta procedibile d'ufficio alla luce dell'aggravante prevista dall'art. 625 (cose destinate a pubblico servizio/utile) e ha respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo che il termine si sarebbe maturato il 2 maggio 2023 dopo i computi dovuti (aumento di un quarto e giorni di sospensione per emergenza pandemica).
Norme richiamate
la locuzione "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato"
Il beneficio della sospensione condizionale non può essere subordinato all'adempimento dell'obbligo di restituzione o al pagamento inteso come soddisfazione della vittima, quando non vi sia stata costituzione di parte civile; l'"eliminazione delle conseguenze" non equivale automaticamente alla restituzione senza costituzione della parte offesa
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"
A seguito della riforma (d.lgs. 150/2022) il delitto di furto è in linea generale procedibile a querela, ma permangono eccezioni: alcune aggravanti (quelle richiamate nell'art. 625, compresa quella relativa a cose destinate a pubblico servizio) rendono la procedibilità d'ufficio
L'elenco delle circostanze aggravanti (numeri richiamati) è rilevante ai fini della determinazione se il furto sia procedibile d'ufficio o a querela; l'aggravante per cose destinate a pubblico servizio rende il reato perseguibile d'ufficio
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (art. 2, comma 1, lett. i)
Ha modificato la procedibilità del reato di furto sostituendo il terzo comma dell'art. 624 c.p., imponendo in molti casi la procedibilità a querela salvo alcune eccezioni indicate dall'art. 624 stesso
Norme rilevanti per il calcolo della prescrizione: la durata massima della pena edittale incide sul termine di prescrizione (art.157) e gli atti interruttivi aumentano il termine (art.161); nel caso di specie si è calcolato il termine massimo e vi è stato aggiunto l'aumento di un quarto
art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)
La sospensione dei termini processuali disposta durante l'emergenza pandemica produce un effetto di prolungamento dei termini di prescrizione; nel caso il termine è stato prolungato di 64 giorni
Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2023
"Se il giudice possa subordinare, a norma dell'art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile"
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'adempimento dell'obbligo di restituzione (o la condizione consistente nella soddisfazione del danno mediante pagamento) può essere posto come condizione per la sospensione condizionale solo se la parte offesa si è effettivamente costituita parte civile; in assenza di costituzione, non è consentito subordinare il beneficio a tale adempimento
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.165 non può essere subordinata all'adempimento della restituzione o al pagamento a favore della vittima se quest'ultima non si è costituita parte civile; il giudice non può sostituire la costituzione di parte civile con un obbligo soddisfattivo imposto all'imputato.
- Dopo la riforma del 2022 il delitto di furto è generalmente procedibile a querela, ma occorre verificare sempre la presenza di aggravanti (art.625) che rendono la procedibilità d'ufficio; nell'accertamento procedurale bisogna valutare quale aggravante sia stata contestata.
- Nelle valutazioni di prescrizione bisogna considerare la pena edittale massima applicabile, gli aumenti dovuti ad atti interruttivi e le sospensioni straordinarie (es. norme emergenziali COVID) che prorogano i termini; il calcolo può spostare la maturazione della prescrizione di mesi o anni.
- Quando una condizione per benefici processuali è ritenuta illegittima per carenza di presupposti (es. assenza di costituzione di parte civile), la Cassazione può annullare senza rinvio la parte illegittima della decisione relativa alla condizione, lasciando impregiudicati gli altri profili della sentenza.
- In casi analoghi è utile per la difesa chiedere alternativamente l'annullamento con rinvio (se questioni di fatto devono essere riconsiderate) o l'annullamento senza rinvio (se l'illegittimità riguarda una condizione puntuale e non incide sulle restanti conclusioni di colpevolezza o pena).
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