Cassazione Civile, Ordinanza n. 15237/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato da una coerede nei confronti del fratello, fondato su un precedente titolo giudiziale che riconosceva alla de cuius il diritto alla restituzione di somme asseritamente prelevate dal figlio. Dopo la morte della creditrice originaria, il credito era stato azionato dalla figlia per la quota ereditaria asseritamente spettantele. L'opposto propose opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito non fosse esigibile dal singolo coerede finché non fosse sciolta la comunione ereditaria e chiedendo, inoltre, la divisione delle eredità, il rendiconto della gestione e ulteriori condanne restitutorie e compensative. In Cassazione la ricorrente principale dedusse, tra l'altro, violazione del giudicato interno, dell'art. 1253 c.c. e vizio sulla esigibilità del credito; il resistente propose ricorso incidentale contro la declaratoria di inammissibilità delle proprie domande e contro la ritenuta esclusione della loro proponibilità nel giudizio di opposizione, oltre ad altre censure assorbite.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale per violazione del giudicato interno, rilevando che sul punto decisivo della non appartenenza del credito alla comunione ereditaria si era formato giudicato perché il capo della sentenza di primo grado non era stato specificamente impugnato. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale: il primo perché la precedente declaratoria di inammissibilità in altro giudizio non produce giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda; il secondo perché, nell'opposizione all'esecuzione, l'opponente ha la veste sostanziale e processuale di attore e può cumulare alla domanda di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione anche una domanda di divisione ereditaria ai sensi dell'art. 103 c.p.c., non essendo corretta l'applicazione dell'art. 36 c.p.c. come causa di inammissibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata integralmente con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale violata nel primo motivo del ricorso principale, in relazione al giudicato interno e ai limiti del devolutum
richiamato per censurare l'atto di appello e l'eventuale mancata specifica impugnazione di un capo decisivo della sentenza di primo grado
richiamato nel primo motivo in relazione ai limiti delle domande e delle eccezioni in appello
richiamato nel primo motivo in relazione alla mancata riproposizione di questioni o capi non impugnati
richiamato come parametro del giudicato sostanziale, rilevante per la preclusione derivante dal mancato appello di un capo decisivo
applicato in tema di confusione tra qualità di creditore e debitore, con estinzione pro quota del credito nei limiti della quota ereditaria
richiamato per evidenziare l'inammissibilità di un motivo privo di reale censura specifica
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la definizione camerale con deposito della motivazione
richiamato per qualificare il giudizio come opposizione all'esecuzione, nel quale l'opponente assume la veste di attore sostanziale e processuale
ritenuto non correttamente applicabile per dichiarare inammissibile la domanda di divisione ereditaria proposta dall'opponente nel medesimo giudizio
indicato come norma corretta per il cumulo nello stesso processo di più domande anche non altrimenti connesse, salva la separazione
richiamato anche nel secondo motivo principale per sostenere che il credito della de cuius si estingue per confusione nella misura in cui debitore ed erede coincidono
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il capo di sentenza che costituisce autonoma ratio decidendi passa in giudicato se non è specificamente censurato, anche quando l'appellante attacchi altre argomentazioni della decisione di primo grado.
- La confusione tra la qualità di creditore e quella di debitore determina l'estinzione del credito nei limiti in cui tali qualità si riuniscono nella medesima persona, con effetti che possono incidere sulla successiva ricostruzione della massa ereditaria.
- La precedente declaratoria di inammissibilità di una domanda in altro giudizio ha natura processuale e non preclude la riproposizione della medesima domanda nel rispetto delle regole applicabili.
- Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha posizione sostanziale e processuale di attore e può cumulare alla domanda di accertamento negativo del diritto a procedere esecutivamente ulteriori domande proposte contro il medesimo soggetto, applicandosi l'art. 103 c.p.c. e non l'art. 36 c.p.c. come limite automatico all'ammissibilità.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve investire tutte le rationes idonee a sorreggere il dispositivo; in difetto, la censura non può scalfire la decisione impugnata.
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