Cassazione Penale, Sentenza n. 12026/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per errore di qualificazione giuridica dei fatti: si deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 c.p. (sostiene che il fatto andava qualificato come tentato furto o, in subordine, tentata rapina/rapina impropria) e, in subordine, degli artt. 56 e 628 comma 2 c.p. Inoltre censura presunta illegittimità della pena e chiede l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità evocando la sentenza n.86/2024 della Corte Costituzionale; solleva altresì profili di violazione degli artt. 133 c.p. e 27 Cost. con riferimento all'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. consente la censura di errore di qualificazione solo se manifesto; nel caso concreto la difesa ha evocato elementi fattuali non emergenti in modo incontestabile dalla sentenza e dal capo di imputazione, sicché non è consentita la rivalutazione dei fatti in sede di cassazione. La Corte ha poi richiamato principi di diritto: la rapina impropria può realizzarsi con violenza o minaccia anche in luogo diverso da quello della sottrazione e senza contestualità temporale, la minaccia si valuta ex ante e può consistere in comportamenti idonei a turbare la libertà psichica del soggetto offeso, e per la consumazione non è necessarioche l'agente abbia acquisito una piena disponibilità della cosa sottratta. Quanto all'eccezione basata sulla sentenza n.86/2024 della Corte Costituzionale (ipotesi "lieve"), il Collegio ha ritenuto che l'accordo processuale sia intervenuto successivamente e che la circostanza attenuante non fosse stata dedotta né inserita nell'accordo, pertanto non poteva essere valorizzata. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riguarda il tentativo: la difesa invocava il tentativo, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione non consentiva la ricostruzione fattuale necessaria per ritenere il tentativo in cassazione.
Norma sulla rapina: la difesa contestava la qualificazione; la Corte ha riaffermato che la rapina impropria si configura anche quando la violenza/minaccia avvenga in luogo o tempo diversi dalla sottrazione, purché resti unitaria l'azione.
Prevede il trattamento sanzionatorio per la rapina; la difesa richiamava l'ipotesi "lieve" dopo la sentenza costituzionale n.86/2024, ma la Corte ha escluso che potesse essere applicata se non dedotta e inserita nell'accordo richiesto al giudice.
Riguarda le circostanze attenuanti e il loro computo: la difesa lamentava violazione ma la Corte ha confermato che le attenuanti non dedotte nell'accordo non possono essere contestate in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 27 Cost.
Richiamata nella censura sulla pena e sulle garanzie costituzionali; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva, avendo respinto il ricorso per inammissibilità procedurale.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita la censura di errata qualificazione in cassazione ai casi di errore manifesto: la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare il ricorso inammissibile.
Norma sulla condanna per spese e somma da versare alla Cassa delle Ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 ai sensi di tale norma.
Sentenza Corte Costituzionale n.86/2024
Ha dichiarato profili di illegittimità dell'art. 628 c.p. introducendo l'ipotesi "lieve"; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che, nel caso di accordo intervenuto prima dell'effettiva depositazione e non richiamato nell'accordo, la relativa attenuante non potesse essere applicata d'ufficio in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denuncia errata qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. è ammesso solo per errori manifesti; non è luogo per una nuova valutazione dei fatti o per introdurre elementi fattuali non valorizzati in primo grado.
- Nella rapina impropria la violenza o la minaccia può avvenire in luogo o tempo diversi dalla sottrazione purché rimanga un'azione unitaria diretta a impedire la restituzione o assicurare l'impunità; la minaccia va valutata ex ante rispetto all'effetto intimidatorio.
- Per la consumazione della rapina non è necessario aver raggiunto una piena disponibilità materiale della cosa sottratta: è sufficiente la sottrazione effettiva anche se successivamente il controllo viene limitato da terzi (es. vigilanza).
- Le circostanze attenuanti o novità normative (anche emergenti da decisioni costituzionali) devono essere dedotte e valorizzate nell'accordo/processo di merito; non possono essere invocate in cassazione se non risultano oggettivamente inserite nella richiesta che ha formato oggetto dell'accordo.
- Chi propone ricorso deve evitare argomentazioni basate su fatti nuovi o su prove non emergenti dalla motivazione impugnata: la Corte di Cassazione non è la sede per riesaminare la prova o rivalutare integralmente i fatti.
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