Cassazione Civile, Ordinanza n. 15780/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due provvedimenti di diniego di rimborso della TARI per le annualità 2015 e 2016, relativi a due stabilimenti della contribuente. In precedenza la contribuente aveva ottenuto in due giudizi di merito l’annullamento degli avvisi di accertamento da cui erano scaturiti i versamenti, ma non una espressa condanna alla restituzione delle somme pagate in corso di causa. Sulla base di quelle sentenze la società aveva poi presentato istanze di rimborso, respinte dall’ente di riscossione. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della contribuente, e questa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 19, comma 1, lett. g), 67-bis, 68 e 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo l’autonoma impugnabilità dei dinieghi di rimborso e censurando l’idea che il rimborso dovesse essere chiesto solo in ottemperanza o comunque secondo lo schema dell’art. 68, comma 2; (2) violazione degli artt. 19, comma 1, lett. g), e 68, comma 2, d.lgs. 546/1992, lamentando l’erronea negazione di un "doppio binario" tra impugnazione del diniego e rimborso d’ufficio delle somme versate in pendenza di giudizio; (3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per asserita motivazione apparente o criptica della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che le sentenze della CTR Toscana n. 1483/18 e n. 104/21, sulle quali le istanze di rimborso si fondavano, sono state successivamente cassate con rinvio da altra pronuncia di legittimità; venuti meno quei titoli, è venuto meno anche il presupposto della pretesa restitutoria. Le spese sono state compensate integralmente, e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato per la natura sopravvenuta dell’inammissibilità.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze perché dichiara l’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992
È evocato dalla ricorrente per sostenere l’autonoma impugnabilità del diniego di rimborso nel processo tributario.
art. 67-bis d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel primo motivo quale norma che, secondo la ricorrente, inciderebbe sui rimedi esperibili in relazione ai provvedimenti di diniego.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rimborso delle somme versate in pendenza del giudizio segue il meccanismo del rimborso d’ufficio e che non esclude la possibilità di impugnare il diniego; la Corte non si pronuncia sul merito di tale lettura.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel primo motivo in relazione al giudizio di ottemperanza, prospettato dalla ricorrente come rimedio alternativo o successivo.
È richiamato per censurare l’asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare un vizio motivazionale della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la natura sopravvenuta dell’inammissibilità.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È citato quale norma integrativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012.
Massime di principio
- Nel processo di legittimità il ricorso è inammissibile quando il ricorrente abbia perso interesse alla decisione per sopravvenienze che eliminano il presupposto sostanziale della domanda o del rimedio azionato.
- Se la pretesa restitutoria si fonda esclusivamente su sentenze presupposte successivamente caducate, viene meno il titolo su cui essa si regge e il giudizio diviene privo di utilità concreta.
- La sopravvenuta inammissibilità per difetto di interesse può comportare la compensazione integrale delle spese quando la questione trattata non risulti coperta da orientamento consolidato.
- Quando il ricorso è definito inammissibile per ragioni sopravvenute, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti normativi.
- Le censure sulla qualificazione del rimedio processuale e sulla motivazione restano assorbite se il giudizio non è più idoneo a produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
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