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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01276/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un avvocato per il pagamento del compenso relativo a prestazioni giudiziali civili rese in due giudizi: uno definito in Cassazione con condanna della controparte alle spese e un altro davanti al Tribunale di Lucca, per il quale era stato pattuito un onorario di euro 3.000. La cliente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, mentre la difensora ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione perché introdotta con citazione anziché con ricorso, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. 150/2011. Il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, ha ritenuto applicabile il rito sommario speciale e ha confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 161 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di compensi per attività giudiziale civile, la causa doveva essere trattata e decisa dal Tribunale in composizione collegiale, a pena di nullità. La resistente ha anche sostenuto che si sarebbe trattato di un procedimento ex art. 702-bis c.p.c., con conseguente appellabilità, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla resistente, osservando che il Tribunale aveva consapevolmente applicato il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, dopo avere disposto il mutamento del rito; perciò il provvedimento era ricorribile per cassazione secondo il principio di ultrattività del rito e di tutela dell’affidamento. Nel merito, la Corte ha affermato che, una volta scelto il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il giudice deve applicarne integralmente la disciplina, compresa la trattazione e decisione in composizione collegiale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 150/2011. L’inosservanza della regola sulla composizione del tribunale integra una nullità autonoma della decisione. Per questo l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la causa sia trattata e decisa secondo l’art. 14 d.lgs. 150/2011.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Per le controversie sulla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per prestazioni giudiziali civili si applica il rito sommario speciale; la forma dell’atto introduttivo e il regime impugnatorio dipendono dalla qualificazione data dal giudice e dalla forma effettivamente adottata nel processo.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato solo per escludere che la causa fosse stata decisa con il rito sommario ordinario; la Corte afferma che il giudice aveva invece applicato il rito speciale di cui al d.lgs. 150/2011.

  • art. 161 c.p.c.

    La violazione della regola sulla composizione collegiale è prospettata come motivo di nullità della decisione.

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    Quando si applica il rito speciale previsto dal d.lgs. 150/2011, la causa deve essere trattata e decisa dal tribunale nella composizione prescritta; la sua inosservanza determina nullità della decisione.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi alla liquidazione dei compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili, il regime di impugnazione del provvedimento dipende dal rito concretamente adottato dal giudice e dalla qualificazione data all’azione, anche implicitamente.
  • Se il giudice applica il rito speciale previsto dal d.lgs. 150/2011, deve osservarne integralmente la disciplina, compresa la composizione collegiale del tribunale quando prescritta; la violazione integra una nullità della decisione.
  • L’erronea o comunque contestata qualificazione del rito non impedisce il ricorso per cassazione quando il giudice abbia in concreto pronunciato secondo il rito speciale, operando il principio di ultrattività del rito e di tutela dell’affidamento delle parti.
  • L’inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce vizio autonomo della sentenza o ordinanza decisoria e può comportare cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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