Cassazione Penale, Sentenza n. 47354/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dal difensore di Morabito. Si chiedeva la non esecutività di tre sentenze comprese nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (ordine di esecuzione del P.M. del 19/12/2009) e la rimessione in termini per proporre impugnazione. Le censure erano fondate su più motivi: 1) alcune sentenze non sarebbero state notificate a Morabito perché era stato all'estero, 2) una successiva sentenza di rinvio avrebbe assolto Morabito dall'accusa di associazione mafiosa (art. 416-bis) per effetto estensivo dell'impugnazione di altri coimputati (sentenza Corte d'appello Milano 22/12/2006 n.4459/2006), 3) omissione di notifica al tutore dopo l'interdizione legale (provvedimento irrevocabile del 30/4/1999) con nullità assoluta; 4) alcune condanne sarebbero ineseguibili per le restrizioni ai colloqui difensivi derivanti dal regime 41-bis, rese illegittime dalla Corte Costituzionale n.143/2013; 5) richiesta di restituzione nel termine ex art.175 c.p.p. per mancata conoscenza delle motivazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale limitatamente alla questione specifica dell'errore nel provvedimento di cumulo relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis in ragione della sentenza della Corte d'appello di Milano n.4459/2006 (ossia: il giudice dell'esecuzione dovrà verificare la fondatezza della deduzione e, se accertata, correggere il provvedimento di esecuzione). Per il resto il ricorso è stato rigettato: il giudice dell'esecuzione non può utilizzare l'incidente di esecuzione per far valere nullità del giudizio di cognizione dopo il passaggio in giudicato; la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina limitativa dei colloqui 41-bis non incide sulla validità delle sentenze già passate in giudicato; la domanda relativa alla notifica e alla restituzione in termine è stata ritenuta decaduta perché il termine ha iniziato a decorrere dalla conoscenza del provvedimento di esecuzione (notifica dell'ordine di esecuzione) e non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare tempestività o l'esistenza di impedimenti che giustificassero la restituzione nei termini.
Norme richiamate
disciplina del provvedimento di cumulo e sua natura amministrativa
Il provvedimento di cumulo emesso dal P.M. ha natura amministrativa e non giurisdizionale; può essere revocato o corretto dal giudice dell'esecuzione e non diventa mai definitivo se non pronunciato dal giudice dell'esecuzione
incidente di esecuzione per far dichiarare la non esecutività del titolo
L'incidente di esecuzione è limitato al controllo della regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo; non può essere utilizzato per far emergere nullità del giudizio di cognizione già rientrate nel giudicato
restituzione in termine per l'impugnazione per causa di forza maggiore (previgente)
La richiesta di restituzione nel termine richiede prova della mancata conoscenza e della tempestività; il termine può decorrere dalla notifica dell'ordine di esecuzione che contiene gli estremi della sentenza
notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
La disciplina dell'art.166 non si applica all'imputato al quale sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione legale; la giurisprudenza ha escluso che le notifiche dovessero essere eseguite presso tutore per le interdizioni risultanti da pena accessoria
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
notifica dell'estratto contumaciale della sentenza
Per i processi celebrati in contumacia è prevista la notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza; l'eventuale invalidità di tale notifica può incidere sul decorso del termine per impugnare e sulla esecutività della sentenza
art. 41-bis ord. pen. e sentenza Corte Costituzionale n.143/2013
disciplina limitazioni colloqui difensivi e declaratoria di illegittimità parziale
Le limitazioni dei colloqui previste dalla normativa di esecuzione (41-bis) riguardano l'esecuzione della pena e non la validità della sentenza penale sostanziale; la declaratoria di illegittimità ha efficacia retroattiva solo sui rapporti pendenti, non sui giudicati già irrevocabili
rescissione del giudicato (introdotto successivamente)
La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è uno strumento distinto e, per i processi anteriori alla sua entrata in vigore, la giurisprudenza tradizionale aveva già escluso l'uso dell'incidente di esecuzione per far valere certe nullità; la Cassazione richiama questo criterio pur distinguendo gli strumenti disponibili
art. 30 legge n. 87/1953 (effetto delle sentenze di incostituzionalità)
efficacia erga omnes e retroattiva della sentenza di incostituzionalità sui rapporti pendenti
La retroattività della sentenza di incostituzionalità riguarda i rapporti ancora pendenti ma non intacca i giudicati già esauriti; quindi la dichiarazione d'incostituzionalità non ha efficacia tale da annullare sentenze già passate in giudicato, salvo casi espressi di diritto penale sostanziale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. Lovric; Sez. U. Gatto e altre pronunce citate)
principi giurisprudenziali richiamati in motivazione
Costante orientamento della Cassazione: l'incidente di esecuzione non è lo strumento per far valere nullità intervenute nel processo di cognizione una volta formatosi il giudicato; esistono eccezioni (es. rescissione) ma in generale il controllo del giudice dell'esecuzione è limitato alla regolarità del titolo esecutivo e della notifica prevista per la contumacia
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione (art.670 c.p.p.) serve per verificare la regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo; non è lo strumento idoneo per far valere nullità del processo di cognizione già ricomprese nel giudicato.
- Il provvedimento di cumulo emesso dal P.M. ha natura amministrativa e può essere corretto dal giudice dell'esecuzione in qualunque momento; se sussistono documenti che dimostrano un cambiamento della posizione (es. assoluzione in giudizio di rinvio) il giudice dell'esecuzione deve verificarli e rettificare il cumulo.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di norme sull'esecuzione (es. limitazioni 41-bis) non invalida automaticamente sentenze già passate in giudicato: l'effetto retroattivo opera sui rapporti pendenti, non sui giudicati esauriti.
- Per le sentenze pronunciate in contumacia la notifica dell'estratto contumaciale (avviso di deposito) è rilevante per il decorso dei termini di impugnazione; l'ordine di esecuzione che riporta gli estremi della sentenza può far decorrere la possibilità di restituzione in termine se ne deriva la conoscenza del titolo.
- La mancata notifica al tutore per soggetti con interdizione determinata come pena accessoria non trova automatica applicazione dell'art.166 c.p.p.; occorre valutare la natura dell'interdizione e la giurisprudenza nel caso concreto.
- La richiesta di restituzione nei termini ex art.175 richiede prova della mancata conoscenza del titolo e della tempestività della domanda; difficilmente è consentita se è dimostrabile la conoscenza tramite l'ordine di esecuzione o altra notifica valida.
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