Ordinanza n. 1810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Commissario ad acta adottata in esecuzione del giudicato, recante la liquidazione parziale delle somme spettanti alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto reclamo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, contro la delibera del Commissario ad acta che aveva disposto la liquidazione di quanto ritenuto dovuto in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. Ha dedotto l’integrale e non corretta esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia della delibera nella parte in cui non riconosceva tutte le somme pretese, la riliquidazione delle spese legali, il rimborso dei contributi unificati dei giudizi di primo e secondo grado e del giudizio di ottemperanza, il rimborso dell’imposta di registro versata per la sentenza, gli interessi, la sostituzione del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. Il reclamo era stato inizialmente depositato senza notifica all’Azienda sanitaria; il Collegio aveva quindi concesso la rimessione in termini per errore scusabile, consentendo la successiva notificazione del reclamo al Commissario ad acta e all’Azienda sanitaria. Dalla relazione commissariale è emerso che l’Azienda sanitaria aveva già corrisposto una parte delle spese legali e che il Commissario aveva liquidato la quota residua di euro 380,64. Restavano controverse, in particolare, la rifusione dei contributi unificati e dell’imposta di registro, nonché la pretesa a una maggiore somma per spese legali e i relativi interessi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il reclamo e ha dichiarato la parziale nullità della delibera commissariale. Ha riconosciuto dovuta la rifusione dei contributi unificati versati per i giudizi di primo e secondo grado, ritenendo che tale rimborso spetti ex lege alla parte vittoriosa anche quando la sentenza non lo abbia espressamente menzionato. Ha inoltre riconosciuto dovuto il rimborso dell’imposta di registro relativa alla sentenza, qualificandola come componente delle spese legali ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. È stata invece respinta la richiesta di una maggiore somma per spese legali, poiché il Commissario aveva documentato che l’importo residuo di euro 380,64 derivava dalla detrazione di somme già liquidate dall’Azienda sanitaria mediante cedolino paga e la ricorrente non aveva contestato tale circostanza. Sono state conseguentemente respinte anche le pretese relative agli interessi sulle maggiori somme non riconosciute. Il Commissario ad acta è stato onerato di integrare la propria delibera e di depositare una relazione entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 luglio 2026 per le ulteriori determinazioni, compresa quella sul compenso del Commissario ad acta. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.
Gli atti del Commissario ad acta sono contestabili mediante reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza, previa notificazione ai soggetti interessati e nel termine di sessanta giorni.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile; nel caso concreto è stata applicata per permettere la notificazione del reclamo inizialmente depositato senza instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Azienda sanitaria.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; sulla relativa domanda non è stata assunta una decisione definitiva nell’ordinanza.
L’imposta di registro della sentenza rientra, secondo il giudice, nelle spese legali e deve essere rifusa dalla parte soccombente.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- I contributi unificati versati dalla parte vittoriosa nei giudizi conclusi con una pronuncia favorevole devono essere rifusi dalla parte soccombente ex lege, anche quando la sentenza che definisce il giudizio non contenga un’espressa statuizione sul loro rimborso.
- L’imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza costituisce una componente delle spese legali e deve essere rimborsata dalla parte soccombente, quando sia causalmente connessa al giudizio e sia stata effettivamente sostenuta dalla parte vittoriosa.
- Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta deve essere notificato ai soggetti interessati e depositato entro sessanta giorni; tuttavia, la rimessione in termini può essere concessa per errore scusabile quando la concreta evoluzione dell’attività commissariale e del contraddittorio abbia reso non agevole individuare il corretto strumento o destinatario della contestazione.
- La liquidazione delle somme dovute in esecuzione del giudicato deve tenere conto dei pagamenti già effettuati dall’amministrazione per il medesimo titolo; è legittima la detrazione delle somme già corrisposte, se documentata e non specificamente contestata dalla parte reclamante.
- Il Commissario ad acta deve completare tutti gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del giudicato prima di considerare concluso il proprio incarico e di chiedere la liquidazione del compenso.
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