Cassazione Penale, Sentenza n. 24967/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra tre pronunce irrevocabili e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva che il giudice dell'esecuzione non aveva operato la riduzione premiale di un terzo prevista per il rito abbreviato con riferimento alla frazione di pena determinata in aumento per i reati-satellite (sentenza indicata come sub 3)), né aveva espressamente dato conto di tale riduzione in motivazione, violando gli artt. 81 c.p., 442, comma 2, 533, comma 2, e 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'aumento per continuazione riferito a reati giudicati con rito abbreviato è soggetto alla riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., e che il giudice deve indicare in motivazione di averla applicata. Constata l'omissione nel provvedimento impugnato, la Corte ha proceduto, ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p., ad applicare la riduzione aritmeticamente predeterminata alla frazione di pena di due mesi e 150,00 euro aumentata per i reati-satellite (ridotta a 40 giorni e 100,00 euro), e ha rideterminato la pena complessiva in 10 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.000,00 euro di multa. L'ordinanza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena; la sentenza è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte ha affermato che tale riduzione si applica alle frazioni di pena aumentate per i reati giudicati con rito abbreviato anche quando è riconosciuta la continuazione con reati giudicati con rito ordinario.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Regola l'aumento della pena per la continuazione; la Corte ha ricordato che l'aumento operato per reati satellite celebrati con rito abbreviato è soggetto poi alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
Norma sul procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione per le istanze di applicazione della continuazione; la Corte ha esaminato la ordinanza impugnata resa in base a tale procedimento.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Individua la pena più grave tra quelle da unificare per continuità; il giudice dell'esecuzione aveva utilizzato tale criterio per determinare la base di calcolo dell'aumento complessivo.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nelle fattispecie previste, di annullare con determinazione diretta della pena; qui è stata utilizzata per applicare direttamente la riduzione di un terzo e rideterminare la pena senza rinvio.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (riferita al procedimento abbreviato e alle conseguenze del giudizio abbreviato); la vicenda ha riguardato l'esatta applicazione degli effetti premiali del rito abbreviato sulle frazioni di pena aumentate per continuazione.
Massime di principio
- Se in una continuazione sono coinvolti reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato si applica soltanto alle frazioni di pena riferibili ai reati che sono stati giudicati con il rito abbreviato.
- Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione e calcola l'aumento di pena, deve specificare in motivazione di aver tenuto conto della riduzione premiale per i reati abbreviati; l'indicazione è necessaria anche se l'operazione è meramente aritmetica.
- L'omissione di indicare l'applicazione della riduzione premiale può essere sanata dalla Corte di Cassazione (art. 620, lett. i), c.p.p.) che, se la riduzione è aritmeticamente predeterminata, può applicarla direttamente e rideterminare la pena senza rinvio.
- Il criterio operativo è: individuare la pena più grave (art. 187 disp. att.), aggiungere gli aumenti per continuazione (art. 81), poi applicare la riduzione di un terzo solo alle quote riferibili ai reati giudicati con rito abbreviato (art. 442, comma 2).
- Il giudice dell'esecuzione deve prestare attenzione al rilievo formale della motivazione: anche gli aggiustamenti aritmetici collegati a benefici di legge vanno richiamati espressamente nella motivazione per evitare impugnazioni vittoriose.
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