Cassazione Civile, Ordinanza n. 17473/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di cessione dell’intero capitale sociale di una società veicolo che doveva realizzare un impianto fotovoltaico. Le parti prevedevano una caparra confirmatoria di euro 75.000 e collegavano il definitivo, nonché la determinazione del prezzo, al rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie. Con successiva scrittura privata, non sottoscritta da tutti i contraenti originari, veniva previsto che, se entro una certa data le autorizzazioni non fossero state rilasciate, il contratto si sarebbe inteso consensualmente risolto e la caparra sarebbe stata restituita. Le autorizzazioni non risultavano rilasciate nel termine e la cessionaria dell’originaria promissaria acquirente agiva per la restituzione del residuo della caparra. I ricorrenti impugnavano la sentenza d’appello deducendo: ultrapetizione per avere la Corte territoriale fondato la decisione sul contratto preliminare del 2011 nonostante l’inidoneità della scrittura del 21 novembre 2011 a modificare il primo accordo; violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione di altri soggetti; motivazione apparente per l’incerta qualificazione della clausola sull’autorizzazione; nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi; errata applicazione dell’art. 2500-quinquies c.c. sulla trasformazione societaria e sulla liberazione dei soci illimitatamente responsabili; violazione delle regole ermeneutiche contrattuali; e erronea applicazione della solidarietà passiva ex art. 1294 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi su ultrapetizione, litisconsorzio necessario, motivazione apparente, trasformazione societaria, interpretazione del contratto e solidarietà passiva; e ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa nullità dell’atto di citazione perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate in appello senza confronto con la ratio decidendi. La decisione di merito è stata quindi confermata: il contratto preliminare era da ritenersi consensualmente risolto per il mancato rilascio delle autorizzazioni nel termine pattuito, con conseguente diritto della controparte alla restituzione della caparra. È stata inoltre confermata la responsabilità solidale dei promittenti cedenti per la restituzione della somma versata.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente la domanda restitutoria proposta, senza oltrepassare il perimetro del petitum originario.
Non ricorre litisconsorzio necessario per soggetti che non abbiano assunto la qualità di parti del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, anche se presenti alla stipula o menzionati nel contesto negoziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche ove vi siano passaggi interpretativi alternativi esaminati e risolti.
L’atto di citazione è sufficientemente determinato quando indica il bene della vita richiesto e la causa petendi, anche se la qualificazione giuridica della pretesa viene poi precisata dal giudice.
La trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per obbligazioni anteriori se manca il consenso del creditore; il meccanismo presuntivo opera solo se vi è la comunicazione prevista dalla norma.
Per determinare la comune intenzione delle parti rileva il comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto; la valutazione di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
Le clausole vanno lette complessivamente, coordinando le pattuizioni e il comportamento successivo delle parti.
La buona fede nell’esecuzione del contratto è richiamata come criterio di lettura del comportamento delle parti, ma non consente di sostituire in cassazione una nuova valutazione di merito.
La domanda è stata qualificata come ripetizione di quanto versato a seguito della risoluzione consensuale del contratto, quindi come richiesta di restituzione dell’indebito.
La Corte esclude il rilievo della disciplina sulla caparra confirmatoria in assenza di una seria allegazione e prova di inadempimenti imputabili alle parti.
In presenza di più debitori tenuti alla restituzione della stessa caparra, l’obbligazione è solidale salvo diversa previsione del titolo; la ripartizione interna riguarda soltanto i rapporti tra condebitori.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice decide la domanda entro i limiti del petitum e della causa petendi originari, pur ricostruendo i rapporti giuridici tra più atti negoziali collegati.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o di rivalutazione del materiale istruttorio, se la sentenza di merito ha applicato i canoni ermeneutici e motivato in modo non apparente.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non basta che il giudice abbia esaminato più possibili letture della clausola e ne abbia preferita una.
- Per affermare la liberazione dei soci illimitatamente responsabili a seguito della trasformazione di una società di persone in società di capitali occorre il rispetto del meccanismo legale di comunicazione al creditore; non sono sufficienti conoscenza aliunde o comportamenti concludenti non incardinati nella procedura prevista dalla norma.
- Quando una somma è stata versata unitariamente a più promittenti cedenti e il titolo non prevede una diversa ripartizione, l’obbligo di restituzione grava in via solidale sui debitori, restando irrilevanti i loro rapporti interni nei confronti del creditore.
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