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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21620/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di usucapione avente ad oggetto un immobile già appartenuto a un soggetto dichiarato morto presunto. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto l'usucapione solo per una quota del 50% del bene in favore dell'attore. In appello l'attore sosteneva che l'usucapione dovesse essere dichiarata per l'intera proprietà; si costituivano gli eredi della convenuta originaria chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La Corte d'appello, invece, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di un ulteriore soggetto, ritenendo che, poiché la morte presunta retroagisce alla data indicata come data del decesso, tra i successibili doveva essere considerato anche il fratello già deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa. I ricorrenti hanno censurato tale decisione per violazione dell'art. 354 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcun difetto di integrità del contraddittorio: tutti i litisconsorti necessari erano già presenti, perché gli eredi del fratello pretesamente pretermesso coincidevano con quelli delle altre sorelle già parti del giudizio; inoltre la qualità di erede era stata già spesa in causa e non era necessario un ulteriore ordine di integrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, pur potendo astrattamente rilevarsi d'ufficio un difetto di contraddittorio, nel caso concreto tale difetto non sussistesse perché tutte le persone che avrebbero dovuto partecipare al giudizio erano già presenti come parti sostanziali, ancorché non avessero speso formalmente tutte le possibili qualità ereditarie. Ha valorizzato la coincidenza tra i soggetti coinvolti nelle due successioni e il principio secondo cui l'integrità del contraddittorio va apprezzata in senso sostanziale, evitando formalismi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice per nullità della sentenza e integrazione del contraddittorio presuppone un effettivo difetto di partecipazione di una parte necessaria; non basta un vizio solo formale se tutti i litisconsorti necessari sono già presenti in giudizio.

  • artt. 58 e 61 cod. civ.

    La successione conseguente alla morte presunta si apre con riferimento alla data cui la morte è fatta risalire.

  • artt. 63, 64, 69, 73 cod. civ.

    La disciplina della morte presunta è letta come compatibile con una vera successione mortis causa dei presunti eredi del dichiarato morto.

Massime di principio

  • Il difetto di integrità del contraddittorio rilevabile d'ufficio sussiste solo se una parte necessaria sia effettivamente rimasta estranea al giudizio; non è sufficiente un mero difetto formale nella spendita della qualità processuale quando la parte sia comunque presente.
  • Ai fini dell'integrazione del contraddittorio, occorre una valutazione sostanziale della partecipazione al processo: se i soggetti chiamati in causa coincidono in concreto con coloro che dovrebbero partecipare anche nella diversa qualità ereditaria, l'ordine di integrazione è superfluo.
  • Nel caso di successioni collegate alla morte presunta, la questione dell'individuazione dei successibili va letta alla luce della retrodatazione della morte, ma la necessità di integrazione del contraddittorio dipende comunque dalla concreta presenza delle parti necessarie nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileSuccessioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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