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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2789/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne in materia di reati tributari. Reale denunciava travisamento delle prove, mancata valutazione di documenti e la non provata esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture ritenute inesistenti (art. 8 d.lgs. n.74/2000). Rranzi proponeva sei motivi: (1) la illegittima revoca, in grado d'appello, della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per mancata acquisizione del fascicolo processuale relativo al provvedimento che aveva concesso i benefici (richiamo artt. 164 e 168 c.p.); (2)-(3) censure sulla responsabilità penale ascritta sulla base della carica formale di amministratore (assenza di firma sulla dichiarazione IVA, ruolo di mero prestanome, mancanza del dolo specifico); (4) vizio di motivazione per omessa valutazione di documenti e memoria difensiva; (5) mancata risposta sulle eccezioni circa l'elemento psicologico richiesto dall'art. 8 d.lgs. n.74/2000; (6) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione per continuazione.

La decisione

Il ricorso di Reale è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti (discrepanze organico/ricavi, genericità delle descrizioni, incoerenze nei registri IVA, insufficiente prova dell'utilizzo di personale estero). Reale è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende. Quanto a Rranzi, la Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli manifestamente infondati e confermando le condanne, ma ha accolto il primo motivo relativo alla illegittima revoca, in sede di cognizione d'appello, dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) in assenza di devoluzione specifica da parte del Pubblico Ministero: la statuizione di revoca dei benefici è stata annullata senza rinvio e quindi eliminata dalla sentenza impugnata. Per il resto il ricorso di Rranzi è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte conferma che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato previsto dall'art. 8 e che la valutazione dell'esistenza delle operazioni può essere desunta da un insieme di indici (incoerenze nei registri IVA, sproporzione tra personale e ricavi, caratteristiche delle societa' emittenti).

  • codice penale

    art. 81; art. 164; art. 168

    L'art. 81 è stato richiamato per la determinazione dell'aumento di pena per continuazione; gli artt. 164 e 168 sono evocati dalla difesa in relazione alla revoca della sospensione condizionale, ma la decisione si è fondata sul principio di devoluzione processuale più che su un'applicazione diretta di questi articoli.

  • codice di procedura penale

    art. 597, comma 5; art. 616

    Art. 597, comma 5: il potere del giudice d'appello in materia di benefici è di stretta interpretazione e consente la concessione ma non la revoca d'ufficio se la questione non è devoluta; art. 616: diritto del soccombente a sostenere le spese del procedimento.

  • Sentenza Sezioni Unite

    n. 36460 del 30/05/2024 (Rv. 287004)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice di appello, in sede di cognizione, non può revocare la sospensione condizionale della pena (o altri benefici) se la questione non è stata specificamente devoluta dal Pubblico Ministero: la revoca, in assenza di devoluzione, è competente in sede esecutiva.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente per l'ammontare delle spese o per l'assenza di dolo nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha comunque escluso colpa grave nella presentazione del ricorso di Reale e ha disposto l'ammenda equitativa.

Massime di principio

  • La revoca di benefici (sospensione condizionale della pena, non menzione, ecc.) da parte del giudice d'appello in sede di cognizione è lecita solo se la questione è stata specificamente devoluta dal Pubblico Ministero; in assenza di devoluzione la revoca è competenza della fase esecutiva.
  • In materia di reati tributari, la qualifica di amministratore "formale" non esclude di per sé la responsabilità penale: l'accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo e può determinare responsabilità sia per dolo generico che per dolo eventuale, specie se sussistono elementi che dimostrano l'inserimento nel meccanismo fraudolento (collegamenti con amministratori di fatto, conversazioni, comunanza di interessi).
  • Il giudice di legittimità non riesamina i fatti e le prove quando il giudizio di merito è sorretto da una motivazione razionale e coerente; i ricorsi che propongono alternative valutazioni delle prove sono generalmente inammissibili o infondati.
  • Per provare l'esistenza di fatture inesistenti il tribunale può utilizzare un insieme di indici indiziari: genericità dell'oggetto delle fatture, incoerenze tra voci nei registri IVA, sproporzione tra organico e ricavi, caratteristiche delle società emittenti (società 'cartiera'), mancato pagamento o mancata esecuzione dei lavori.
  • Chi impugna in cassazione deve specificare chiaramente i documenti o le allegazioni che ritiene siano state omesse o non valutate, indicando il contenuto e la rilevanza, altrimenti la censura per omessa valutazione rischia di essere considerata generica e inammissibile.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato a sostenere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende, valutata equitativamente dal giudice.

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