Cassazione Civile, Ordinanza n. 19753/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una proposta di acquisto di un veicolo da lavoro per euro 93.000, con permuta valutata euro 10.000, residuo prezzo di euro 83.000, anticipo pattuito del 15% e caparra di euro 5.000. L'acquirente versava soltanto la caparra; la venditrice non consegnava il veicolo assumendo il mancato pagamento dell'anticipo. L'acquirente agiva per la risoluzione della proposta per inadempimento e per la restituzione della caparra. Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo tardiva l'eccezione di inadempimento della venditrice ex art. 1460 c.c. La Corte d'appello, invece, qualificava tale difesa come mera difesa non soggetta a preclusioni, poiché fondata su un elemento già risultante dagli atti, e riformava la decisione rigettando le domande dell'acquirente e disponendo la ritenzione della caparra. In cassazione l'acquirente deduceva con il primo motivo la violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c. e dell'art. 1460 c.c., sostenendo che l'eccezione di inadempimento fosse eccezione in senso stretto e quindi soggetta a decadenza se proposta tardivamente; con il secondo lamentava l'omesso esame di fatti/prove decisivi sui tentativi di adempimento; con il terzo deduceva la violazione dell'art. 24 Cost. per lesione del diritto di difesa; con il quarto la violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non è una mera difesa, ma un'eccezione in senso stretto, perché implica l'allegazione di un fatto impeditivo e l'esercizio di un potere unilaterale riservato alla parte di paralizzare la pretesa avversaria. Di conseguenza, essa è soggetta alle preclusioni e deve essere proposta tempestivamente nella comparsa di risposta ex art. 167, comma 2, c.p.c. La venditrice, costituitasi tardivamente senza chiedere rimessione in termini, era quindi decaduta dal potere di farla valere. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri tre, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
eccipere inadimpleti contractus
l'eccezione di inadempimento è qualificata come eccezione in senso stretto, non come mera difesa; deve essere tempestivamente proposta dalla parte e non è rilevabile d'ufficio.
l'eccezione di inadempimento, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alle preclusioni e va proposta nella comparsa di risposta nei termini di legge.
richiamato insieme all'art. 167 c.p.c. per individuare il regime delle preclusioni processuali applicabile alle eccezioni in senso stretto.
richiamato solo per osservare che la convenuta non aveva chiesto la rimessione in termini.
art. 24 Cost.
dedotto come motivo autonomo di ricorso, dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
dedotto come motivo autonomo in tema di spese, ma assorbito.
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce eccezione in senso stretto, perché non si limita a contestare il fatto costitutivo allegato dall'attore, ma introduce un fatto impeditivo e attribuisce alla parte il potere di paralizzare la pretesa altrui.
- Le eccezioni in senso stretto sono soggette alle preclusioni processuali e devono essere tempestivamente formulate nei termini previsti per la costituzione del convenuto; la costituzione tardiva comporta decadenza dal relativo potere, salvo eventuale rimessione in termini nei casi consentiti.
- Ai fini del rispetto dell'art. 1460 c.c. non è sufficiente che dagli atti emerga la clausola contrattuale da cui desumere l'obbligo corrispettivo: occorre che la parte convenuta alleghi tempestivamente il fatto dell'altrui inadempimento e faccia valere il corrispondente potere di sospensione.
- La qualificazione di una difesa come mera difesa o come eccezione in senso stretto dipende dalla funzione processuale concretamente svolta: se la parte chiede di paralizzare la domanda avversaria mediante un fatto impeditivo, opera il regime delle eccezioni soggette a decadenza.
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