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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33304/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo superiore a tre ore del volo OB4202 del 26 agosto 2017 da Catania a Torino. La passeggera ha chiesto davanti al giudice di pace il risarcimento di tutti i danni, sostenendo di aver subito anche ansia e preoccupazione. La compagnia aerea ha riconosciuto il ritardo, ha prodotto prova dell'offerta di euro 250 prevista dall'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, ha contestato la presenza della passeggera nella lista dei passeggeri e ha negato la fondatezza del danno non patrimoniale; inoltre ha sostenuto che la domanda fosse stata proposta senza previo reclamo, in violazione di una clausola contrattuale e della disciplina europea e tecnica richiamata. In appello la compagnia ha censurato soprattutto la motivazione della decisione di primo grado e la statuizione sulle spese; in cassazione ha articolato cinque motivi: falsa applicazione del Regolamento CE 261/2004 e degli orientamenti interpretativi sulla pretesa necessità del reclamo preventivo e sulla mora; falsa applicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c.; errata qualificazione della compensazione pecuniaria come indennità sottratta alla disciplina nazionale; omesso esame del fatto decisivo relativo al comportamento della passeggera e al mancato adempimento spontaneo del vettore; violazione dell'art. 336 c.p.c. per il rigetto della domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato d'ufficio che la ricorrente non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, documento richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. unitamente al ricorso e alla copia autentica della sentenza. Inoltre il ricorso non ha superato la prova di resistenza, perché la notificazione del ricorso risulta avvenuta il 8 giugno 2021, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello dell'11 gennaio 2021. In conseguenza dell'improcedibilità non è stata esaminata nel merito nessuna delle censure e non è stata pronunciata una condanna alle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • Regolamento CE n. 261/2004

    richiamato dalla ricorrente come fonte della compensazione pecuniaria per ritardo/cancellazione e come disciplina speciale rispetto al diritto interno; la Corte non ne esamina il merito per improcedibilità

  • Regolamento CE n. 261/2004

    fonte dell'importo di euro 250 offerto dal vettore in relazione al ritardo del volo

  • Orientamenti Interpretativi della Commissione Europea sul Regolamento CE 261/2004

    invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi del previo reclamo, ma non esaminati nel merito

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la clausola che subordinerebbe la tutela al reclamo scritto sarebbe inefficace se non specificamente approvata

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il credito da compensazione pecuniaria sarebbe già esigibile senza costituzione in mora

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per contestare il rigetto della restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2

    norma posta a fondamento dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve di impugnazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha consentito la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., è necessario quando da esso dipende la verifica della tempestività del ricorso; la sua mancanza comporta improcedibilità se il documento non sia comunque nella disponibilità della Corte.
  • L'improcedibilità può essere dichiarata anche d'ufficio quando il ricorso non consenta di superare la prova di resistenza sulla tempestività rispetto al termine breve di impugnazione.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione è improcedibile e le censure di merito restano assorbite.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso impedisce l'esame dei motivi di violazione di legge, vizio motivazionale e richieste restitutorie formulate in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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